Art. 9.
  1.  L'articolo  15 del decreto ministeriale 27 giugno 1995, n. 570,
e' sostituito dal seguente:
  "Art.  15 (Attitudine professionale) . - 1. Gli allievi marescialli
sono  valutati,  oltre  che  in  base al loro rendimento negli studi,
anche  sotto  il  profilo  della  "Attitudine  professionale", per il
complesso degli elementi di cui alle seguenti voci:
    a) attitudini fisiche alla vita militare e navale;
    b) attitudini intellettive;
    c) qualita' di animo e di carattere.
  2. I criteri di valutazione di cui al comma 1 possono essere estesi
anche ad altro personale frequentatore, secondo quanto disposto dalla
Stato maggiore della Marina".