Art. 9. 1. L'articolo 15 del decreto ministeriale 27 giugno 1995, n. 570, e' sostituito dal seguente: "Art. 15 (Attitudine professionale) . - 1. Gli allievi marescialli sono valutati, oltre che in base al loro rendimento negli studi, anche sotto il profilo della "Attitudine professionale", per il complesso degli elementi di cui alle seguenti voci: a) attitudini fisiche alla vita militare e navale; b) attitudini intellettive; c) qualita' di animo e di carattere. 2. I criteri di valutazione di cui al comma 1 possono essere estesi anche ad altro personale frequentatore, secondo quanto disposto dalla Stato maggiore della Marina".