Art. 2. Contributi 1. Per i dipendenti dell'ENAV iscritti all'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) l'aliquota contributiva di finanziamento e' elevata, per la parte a carico dell'ente medesimo, di due punti percentuali per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000 e, per la residua misura, fino a concorrenza dell'aliquota di finanziamento operante per i dipendenti dello Stato, a decorrere dall'anno 2001. 2. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, per i dipendenti dell'ENAV appartenenti ai profili professionali di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), della legge 7 agosto 1990, n. 248, e' dovuta un'aliquota di solidarieta' del 5 per cento, di cui l'1,25 per cento e lo 0,70 per cento a carico rispettivamente dei dipendenti appartenenti ai profili professionali di cui alla lettera a) e di quelli appartenenti ai profili professionali di cui alla lettera b) dell'articolo 5 della citata legge n. 248 del 1990. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 30 aprile 1997 SCALFARO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Treu, Ministro del lavoro e della previdenza sociale Ciampi, Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica Burlando, Ministro dei trasporti e della navigazione Visto, il Guardasigilli: Flick
Nota all'art. 2: - Per il testo dell'art. 5, comma 1, lettere a) e b), della legge n. 248/1990, si veda in nota all'art. 1.