Art. 2.
                              Contributi
  1. Per  i dipendenti  dell'ENAV iscritti all'Istituto  nazionale di
previdenza  per i  dipendenti dell'amministrazione  pubblica (INPDAP)
l'aliquota contributiva di  finanziamento e' elevata, per  la parte a
carico  dell'ente medesimo,  di  due punti  percentuali per  ciascuno
degli  anni 1998,  1999  e 2000  e,  per la  residua  misura, fino  a
concorrenza dell'aliquota di finanziamento  operante per i dipendenti
dello Stato, a decorrere dall'anno 2001.
  2. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data di entrata in
vigore del presente decreto,  per i dipendenti dell'ENAV appartenenti
ai profili professionali di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e
b),  della legge  7 agosto  1990, n.  248, e'  dovuta un'aliquota  di
solidarieta' del 5 per  cento, di cui l'1,25 per cento  e lo 0,70 per
cento a carico rispettivamente dei dipendenti appartenenti ai profili
professionali  di cui  alla lettera  a) e  di quelli  appartenenti ai
profili professionali  di cui alla  lettera b) dell'articolo  5 della
citata legge n. 248 del 1990.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Dato a Roma, addi' 30 aprile 1997
                              SCALFARO
                                  Prodi, Presidente del Consiglio dei
                                     Ministri
                                  Treu,  Ministro  del lavoro e della
                                     previdenza sociale
                                  Ciampi, Ministro del  tesoro e  del
                                     bilancio  e della programmazione
                                     economica
                                  Burlando,  Ministro dei trasporti e
                                     della navigazione
 Visto, il Guardasigilli: Flick
 
           Nota all'art. 2:
            - Per il testo  dell'art. 5, comma 1, lettere a)   e  b),
          della legge n. 248/1990, si veda in nota all'art. 1.