ART. 2
                            (Definizioni)

  1. Ai fini del presente decreto si intende per:
   a) igiene dei prodotti alimentari, di seguito denominata "igiene":
tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza e la salubrita'
dei  prodotti  alimentari. Tali misure interessano tutte le fasi suc-
cessive   alla  produzione  primaria,  che  include  tra  l'altro  la
raccolta,   la  macellazione  e  la  mungitura,  e  precisamente:  la
preparazione,     la    trasformazione,    la    fabbricazione,    il
confezionamento,  il  deposito,  il  trasporto,  la distribuzione, la
manipolazione,    la    vendita   o   la   fornitura,   compresa   la
somministrazione, al consumatore;
   b)  industria  alimentare: ogni soggetto pubblico o privato, con o
senza  fini  di  lucro,  che  esercita  una  o  piu'  delle  seguenti
attivita':  la  preparazione, la trasformazione, la fabbricazione, il
confezionamento,  il  deposito,  il  trasporto,  la distribuzione, la
manipolazione,    la    vendita   o   la   fornitura,   compresa   la
somministrazione, di prodotti alimentari;
   c)  alimenti  salubri:  gli  alimenti  idonei al consumo umano dal
punto di vista igienico;
   d)  autorita' competente: il Ministero della sanita', le regioni e
le  province  autonome  di  Trento  e  Bolzano,  i comuni e le unita'
sanitarie  locali,  secondo  quanto  previsto dalla legge 23 dicembre
1978, n. 833, e successive modificazioni;
   e)    responsabile    dell'industria   alimentare:   il   titolare
dell'industria  alimentare  ovvero  il  responsabile specificatamente
delegato.
 
         Nota all'art. 2:
                   -  Per  quanto concerne la legge 23 dicembre 1978,
          n. 833, ved. note alle premesse.