ART. 3
                           (Autocontrollo)

  1.   Il   responsabile   dell'industria   deve   garantire  che  la
preparazione,     la    trasformazione,    la    fabbricazione,    il
confezionamento,  il  deposito,  il  trasporto,  la distribuzione, la
manipolazione,    la    vendita   o   la   fornitura,   compresa   la
somministrazione,  dei  prodotti  alimentari siano effettuati in modo
igienico.
  2.  Il  responsabile  della  industria  alimentare deve individuare
nella  propria attivita' ogni fase che potrebbe rivelarsi critica per
la  sicurezza  degli alimenti e deve garantire che siano individuate,
applicate, mantenute ed aggiornate le adeguate procedure di sicurezza
avvalendosi  dei  seguenti  principi  su  cui e' basato il sistema di
analisi  dei  rischi  e  di controllo dei punti critici HACCP (Hazard
Analysis and Critical Control Points):
   a) analisi dei potenziali rischi per gli alimenti;
   b)  individuazione dei punti in cui possono verificarsi dei rischi
per gli alimenti;
   c)  decisioni  da  adottare riguardo ai punti critici individuati,
cioe' a quei punti che possono nuocere alla sicurezza dei prodotti;
   d)  individuazione  ed applicazione di procedure di controllo e di
sorveglianza dei punti critici;
   e)  riesame  periodico,  ed  in  occasione  di  variazioni di ogni
processo  e della tipologia d'attivita', dell'analisi dei rischi, dei
punti critici e delle procedure di controllo e di sorveglianza.
  3.   Il   responsabile  dell'industria  alimentare  deve  tenere  a
disposizione dell'autorita' competente preposta al controllo tutte le
informazioni  concernenti  la natura, la frequenza e i risultati alla
procedura di cui al comma 2.
  4.  Qualora  a  seguito  dell'autocontrollo  di  cui al comma 2, il
responsabile   dell'industria  alimentare  constati  che  i  prodotti
possano  presentare  un  rischio  immediato per la salute provvede al
ritiro  dal  commercio dei prodotti in questione e di quelli ottenuti
in  condizione tecnologiche simili informando le autorita' competenti
sulla  natura  del  rischio  e  fornendo  le informazioni relative al
ritiro degli stessi; il prodotto ritirato dal commercio deve rimanere
sotto  la  sorveglianza e la responsabilita' dell'autorita' sanitaria
locale  fino  al  momento in cui, previa autorizzazione della stessa,
non venga distrutto o utilizzato per fini diversi dal consumo umano o
tratto in modo da garantirne la sicurezza; le spese sono a carico del
titolare dell'industria alimentare.
  5.  Le  industrie  alimentari devono attenersi alle disposizioni di
cui  all'allegato,  fatte  salve  quelle  piu' dettagliate o rigorose
attualmente  vigenti purche' non costituiscano restrizione o ostacolo
agli  scambi; modifiche a tali disposizioni possono essere effettuate
con  regolamento del Ministro della sanita' previo espletamento delle
procedure comunitarie.