Art. 4
                (Manuali di corretta prassi igienica)

  1.  Al  fine  di  facilitare  l'applicazione  delle  misure  di cui
all'articolo 3, possono essere predisposti manuali di corretta prassi
igienica  tenendo conto, ove necessario, del Codice internazionale di
prassi  raccomandato  e  dei  principi  generali  di igiene del Codex
Alimentarius.
  2.  L'elaborazione  dei manuali di cui al comma 1 e' effettuata dai
settori dell'industria alimentare e dai rappresentanti di altre parti
interessate  quali  le  autorita'  competenti  e  le associazioni dei
consumatori,   in   consultazione   con  i  soggetti  sostanzialmente
interessati  tenendo  conto, se necessario, del Codice internazionale
di  prassi  raccomandato  e dei principi generali di igiene del Codex
Alimentarius.
  3.  I  manuali di cui ai commi 1 e 2 possono essere elaborati anche
dall'Ente nazionale italiano di unificazione (UNI).
  4.  Il Ministero della sanita' valuta la conformita' all'articolo 3
dei  manuali  di  cui  ai  commi  1  e 2 secondo le modalita' da esso
stabilite  e,  se  li ritiene conformi, li trasmette alla Commissione
europea.
  5.  Ai  fini dell'attuazione delle norme generali di igiene e della
predisposizione dei manuali di corretta prassi igienica, le industrie
alimentari possono tenere anche conto delle norme europee della serie
EN 29000 ovvero ISO 9000.