Art. 5 (Controlli) 1. Il controllo ufficiale per accertare che le industrie alimentari osservino le prescrizioni previste dall'articolo 3, si effettua conformemente a quanto previsto dal decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 123; per tale controllo si deve tener conto dei manuali di corretta prassi igienica di cui all'articolo 4. 2. Gli incaricati del controllo di cui al comma 1 effettuano una valutazione generale dei rischi potenziali concernenti la sicurezza degli alimenti, in relazione alle attivita' svolte dall'industria alimentare, prestando una particolare attenzione ai punti critici di controllo dalla stessa evidenziati, al fine di accertare che le operazioni di sorveglianza e di verifica siano state effettuate correttamente dal responsabile. 3. Al fine di determinare il rischio per la salubrita' e la sicurezza dei prodotti alimentari si tiene conto del tipo di prodotto, del modo in cui e' stato trattato e confezionato e di qualsiasi altra operazione cui esso e' sottoposto prima della vendita o della fornitura, compresa la somministrazione al consumatore, nonche' delle condizioni in cui e' esposto o in cui e' immagazzinato. 4. I locali utilizzati per le attivita' di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), vengono ispezionati con la frequenza, ove prevista, indicata nel decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, pubblicato nel supplemento ordinario n. 132 alla Gazzetta Ufficiale n. 260 del 7 novembre 1995; tale frequenza puo' tuttavia essere modificata in relazione al rischio. 5. Il controllo di prodotti alimentari in impostazione si effettua in conformita' al decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 123.
Note all'art. 5: - Per quanto concerne il D.Lgs. 3 marzo 1993, n. 123, ved. note alle premesse. - Il D.P.R. 14 luglio 1995, reca: "Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e province autonome sui criteri uniformi per l'elaborazione dei programmi di controllo ufficiale degli alimenti e bevande".