Art. 5
                             (Controlli)

  1. Il controllo ufficiale per accertare che le industrie alimentari
osservino  le  prescrizioni  previste  dall'articolo  3,  si effettua
conformemente a quanto previsto dal decreto legislativo 3 marzo 1993,
n.  123;  per  tale  controllo  si  deve  tener  conto dei manuali di
corretta prassi igienica di cui all'articolo 4.
  2.  Gli  incaricati  del controllo di cui al comma 1 effettuano una
valutazione  generale  dei rischi potenziali concernenti la sicurezza
degli  alimenti,  in  relazione  alle attivita' svolte dall'industria
alimentare,  prestando una particolare attenzione ai punti critici di
controllo  dalla  stessa  evidenziati,  al  fine  di accertare che le
operazioni  di  sorveglianza  e  di  verifica  siano state effettuate
correttamente dal responsabile.
  3.  Al  fine  di  determinare  il  rischio  per  la salubrita' e la
sicurezza  dei  prodotti  alimentari  si  tiene  conto  del  tipo  di
prodotto,  del  modo  in  cui  e'  stato trattato e confezionato e di
qualsiasi altra operazione cui esso e' sottoposto prima della vendita
o  della  fornitura,  compresa  la  somministrazione  al consumatore,
nonche' delle condizioni in cui e' esposto o in cui e' immagazzinato.
  4.  I  locali  utilizzati  per  le attivita' di cui all'articolo 2,
comma  1,  lettera  b),  vengono  ispezionati  con  la frequenza, ove
prevista,  indicata  nel  decreto  del Presidente della Repubblica 14
luglio  1995,  pubblicato  nel  supplemento  ordinario  n.  132  alla
Gazzetta  Ufficiale  n.  260 del 7 novembre 1995; tale frequenza puo'
tuttavia essere modificata in relazione al rischio.
  5.  Il controllo di prodotti alimentari in impostazione si effettua
in conformita' al decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 123.
 
         Note all'art. 5:
                   - Per quanto concerne il D.Lgs. 3 marzo  1993,  n.
          123, ved.  note alle premesse.
                   -  Il  D.P.R.  14  luglio  1995,  reca:  "Atto  di
          indirizzo e coordinamento alle regioni e province  autonome
          sui  criteri  uniformi  per l'elaborazione dei programmi di
          controllo ufficiale degli alimenti e bevande".