Art. 6
            (Educazione sanitaria in materia alimentare)

  1. Il Ministero della sanita', d'intesa con le regioni, le province
autonome  di  Trento e Bolzano e le unita' sanitarie locali, promuove
campagne  informative  dei  cittadini  sull'educazione  sanitaria  in
materia  di  corretta alimentazione, anche, d'intesa con il Ministero
della  pubblica  istruzione, nelle scuole di ogni ordine e grado, con
la partecipazione dei docenti di materie scientifiche e di educazione
fisica,   nell'ambito   delle  attivita'  didattiche  previste  dalla
programmazione annuale.