Art. 6 (Educazione sanitaria in materia alimentare) 1. Il Ministero della sanita', d'intesa con le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e le unita' sanitarie locali, promuove campagne informative dei cittadini sull'educazione sanitaria in materia di corretta alimentazione, anche, d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione, nelle scuole di ogni ordine e grado, con la partecipazione dei docenti di materie scientifiche e di educazione fisica, nell'ambito delle attivita' didattiche previste dalla programmazione annuale.