Art. 7 (Modifiche di talune disposizioni preesistenti) 1. All'articolo 4, primo comma, della legge 30 aprile 1962, n. 283, dopo la parola: "alimentazione" sono inserite le seguenti: ", materiali e oggetti destinati a venire a contatto con sostanze alimentari" e, dopo la parola: "campioni" le parole: "delle sostanze stesse" sono sostituite dalle seguenti: "di tali sostanze, materiali e oggetti". 2. All'articolo 2-bis, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777, introdotto dall'articolo 2 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 108, sono soppresse le parole: "di zinco".
Note all'art. 7: - Per quanto concerne la legge 30 aprile 1962, n. 283, ved. note alla premesse. Si riporta qui di seguito l'art. 4 della legge 30 aprile 1962, n. 283, con le modifiche apportate dal presente decreto: "Art. 4. - Chiunque produce, prepara, detiene, vende o pone in vendita sostanze destinate all'alimentazione, materiali e oggetti destinati a venire a contatto con sostanze alimentari, e' tenuto a fornire gratuitamente alle persone di cui all'art. 1 campioni di tali sostanze, materiali e oggetti da prelevarsi nei limiti e secondo le modalita' stabilite nel regolamento. I contravventori sono puniti con l'ammenda da L. 10.000 a L. 100.000, salvo l'esecuzione coattiva del prelievo". - Per quanto concerne il D.P.R. 23 agosto 1982, n. 777, ved. note alle premesse. Si riporta qui di seguito l'art. 2-bis, comma 1, lettera a), con le modifiche apportate dal presente decreto: "Art. 2-bis. - E' vietato produrre, detenere per vendere, porre in commercio o usare materiali e oggetti che allo stato di prodotti finiti siano destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari o con l'acqua destinata al consumo umano, che siano: a) di piombo, o di leghe contenenti piu' del 10 per cento di piombo". - Il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 108, reca: "Attuazione della direttiva 89/109/CEE concernente i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari".