Art. 7
           (Modifiche di talune disposizioni preesistenti)

  1. All'articolo 4, primo comma, della legge 30 aprile 1962, n. 283,
dopo  la  parola:  "alimentazione"  sono  inserite  le  seguenti:  ",
materiali  e  oggetti  destinati  a  venire  a  contatto con sostanze
alimentari"  e, dopo la parola: "campioni" le parole: "delle sostanze
stesse"  sono sostituite dalle seguenti: "di tali sostanze, materiali
e oggetti".
  2.  All'articolo  2-bis,  comma  1,  lettera  a),  del  decreto del
Presidente  della  Repubblica  23  agosto  1982,  n.  777, introdotto
dall'articolo 2 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 108, sono
soppresse le parole: "di zinco".
 
         Note all'art. 7:
                   -  Per quanto concerne la legge 30 aprile 1962, n.
          283, ved.  note alla premesse.  Si riporta qui  di  seguito
          l'art.  4  della  legge  30  aprile  1962,  n.  283, con le
          modifiche apportate dal presente decreto:
                   "Art. 4. -  Chiunque  produce,  prepara,  detiene,
          vende    o    pone    in    vendita    sostanze   destinate
          all'alimentazione, materiali e oggetti destinati a venire a
          contatto con  sostanze  alimentari,  e'  tenuto  a  fornire
          gratuitamente  alle  persone  di cui all'art. 1 campioni di
          tali sostanze, materiali e oggetti da prelevarsi nei limiti
          e secondo le modalita' stabilite nel regolamento.
                   I contravventori sono puniti con l'ammenda  da  L.
          10.000  a  L.  100.000,  salvo  l'esecuzione  coattiva  del
          prelievo".
                   - Per quanto concerne il D.P.R. 23 agosto 1982, n.
          777, ved.  note alle premesse.  Si riporta qui  di  seguito
          l'art.  2-bis,  comma  1,  lettera  a),  con  le  modifiche
          apportate dal presente decreto:
                   "Art. 2-bis. - E' vietato produrre,  detenere  per
          vendere, porre in commercio o usare materiali e oggetti che
          allo  stato  di  prodotti finiti siano destinati a venire a
          contatto con le sostanze alimentari o con l'acqua destinata
          al consumo umano, che siano:
                   a) di piombo, o di leghe contenenti  piu'  del  10
          per cento di piombo".
                   -  Il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 108,
          reca:  "Attuazione della direttiva 89/109/CEE concernente i
          materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i
          prodotti alimentari".