Art. 8
                             (Sanzioni)

  1.   Salvo   che   il   fatto  costituisca  reato  il  responsabile
dell'industria alimentare e' punito con:
   a)  la  sanzione  amministrativa  pecuniaria da lire due milioni a
lire   dodici   milioni   per   l'inosservanza  dell'obbligo  di  cui
all'articolo 3, comma 3;
   b)  la  sanzione  amministrativa  pecuniaria da lire tre milioni a
lire  diciotto  milioni  per la mancata o non corretta attuazione del
sistema  di  autocontrollo  di  cui  all'articolo  3,  comma 2, o per
l'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 5;
   c)  la  sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a
lire  sessanta milioni per la violazione degli obblighi di ritiro dal
commercio previsti dall'articolo 3, comma 4.
  2.  L'Autorita'  incaricata  del controllo procede all'applicazione
delle  sanzioni  amministrative  di  cui al comma 1, lettere a) e b),
qualora  il  responsabile  dell'industria  alimentare non provveda ad
eliminare  il  mancato  o non corretto adempimento delle norme di cui
all'articolo 3, commi 2 e 3, entro un congruo termine prefissato.
  3. Il mancato rispetto delle prescrizioni di cui al comma 2, ovvero
la   violazione   dell'obbligo   di  ritiro  dal  commercio  previsto
dall'articolo  3,  comma  4,  e' punito, se ne deriva pericolo per la
salubrita' e la sicurezza dei prodotti alimentari, con l'arresto fino
ad un anno e l'ammenda da lire seicentomila a lire sessanta milioni.