Art. 9
                    (Norme transitorie e finali)

  1.  Le  industrie alimentari devono adeguarsi alle disposizioni del
presente  decreto  entro  dodici mesi dalla data della sua entrata in
vigore,  fatta  eccezione  per  quelle  che  vendono  o somministrano
prodotti  alimentari  su  aree  pubbliche,  le quali devono adeguarsi
entro diciotto mesi dalla data della sua pubblicazione.
  2.  Nella applicazione delle disposizioni di cui ai capitoli I e II
dell'allegato,  alle  lavorazioni  alimentari  svolte  per la vendita
diretta  ai  sensi  della  legge  9  febbraio  1963,  n. 59, e per la
somministrazione  sul  posto ai sensi della legge 5 dicembre 1985, n.
730,  nonche' per la produzione, la preparazione e il confezionamento
in  laboratori  annessi  agli  esercizi  di  vendita  al dettaglio di
sostanze   alimentari   destinate  ad  essere  vendute  nei  predetti
esercizi, l'autorita' sanitaria competente per territorio tiene conto
delle effettive necessita' connesse alla specifica attivita'.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Dato a Roma, addi' 26 maggio 1997
                              SCALFARO

                                  PRODI, Presidente del Consiglio dei
                                                             Ministri
                                        BINDI, Ministro della sanita'
                                    BERSANI, Ministro dell'industria,
                                     del commercio e dell'artigianato
                                   DINI, Ministro degli affari esteri
                                          FLICK, Ministro di grazia e
                                                            giustizia
                                          CIAMPI, Ministro del tesoro
                                        PINTO, Ministro delle risorse
                                     agricole, alimentari e forestali

Visto, il guardasigilli: FLICK
 
         Note all'art. 9:
                   -  La  legge  9 febbraio 1963, n. 59, reca: "Norme
          per la vendita al pubblico in  sede  stabile  dei  prodotti
          agricoli da parte degli agricoltori produttori diretti".
                   -   La  legge  5  dicembre  1985,  n.  730,  reca:
          "Disciplina dell'agriturismo".