(Allegato)
                              ALLEGATO 
Introduzione 
 
1. I capitoli sa V a X di questo allegato si  applicano  a  tutte  le
   fasi successive alla  produzione  primaria,  ossia:  preparazione,
   trasformazione,    fabbricazione,    confezionamento,    deposito,
   trasporto, distribuzione  manipolazione  e  vendita  o  fornitura,
   compresa la somministrazione, al consumatore. 
   I rimanenti capitoli dell'allegato si applicano come segue: 
   - il capitolo I a tutti i locali tranne quelli contemplati dal 
     capitolo III, 
   - il capitolo II a tutti i locali in cui gli alimenti vengono 
     preparati, trattati o trasformati, tranne quelli contemplati dal
     capitolo III ed esclusi i locali adibiti a mensa, 
   - il capitolo III ai locali elencati nel titolo del capitolo, 
   - il capitolo IV a tutti i tipi di trasporto. 
2. Le espressioni "ove opportuno" e "ove  necessario"  utilizzate  in
   questo allegato mirano a garantire la sicurezza  e  la  salubrita'
   dei prodotti alimentari. 
 
                             Capitolo I 
Requisiti generali per i  locali  (diversi  da  quelli  precisati  al
                            capitolo III) 
 
1. I locali devono essere tenuti puliti, sottoposti a manutenzione  e
   tenuti in buone condizioni. 
2. Lo schema, la progettazione, la costruzione e  le  dimensioni  dei
   locali nei quali si trovano prodotti alimentari devono: 
   a) consentire un'adeguata pulizia o disinfezione; 
   b) essere tali da impedire l'accumulo di sporcizia e il contatto 
      con  materiali  tossici,  la  penetrazione  di  particelle  nei
      prodotti alimentari e, per quanto fattibile, la  formazione  di
      condensa o muffa indesiderabile sulle superfici; 
   c) consentire una corretta prassi igienica impedendo anche la 
      contaminazione crociata, durante le  operazioni,  fra  prodotti
      alimentari, apparecchiatura, materiali, acqua, ricambio  d'aria
      o interventi del personale  ed  escludendo  agenti  esterni  di
      contaminazione quali insetti e altri animali nocivi; 
   d) fornire, ove necessario, adeguate condizioni di temperatura per 
      la lavorazione e l'immagazzinamento igienici dei prodotti. 
3. Devono  essere  disponibili  un  sufficiente  numero  di   lavabi,
   adeguatamente collocati e indicati per lavarsi le mani.  Gabinetti
   disponibili in numero sufficiente devono essere  collegati  ad  un
   buon sistema di scarico. I gabinetti non devono dare  direttamente
   sui locali di manipolazione degli alimenti. 
4. I lavabi  devono  disporre  di  acqua  corrente  fredda  e  calda,
   materiale  per  lavarsi  le  mani  e  un   sistema   igienico   di
   asciugatura. Ove necessario, gli  impianti  per  il  lavaggio  dei
   prodotti alimentari devono essere separati dai lavabi. 
5. Si deve assicurare una corretta aereazione meccanica  o  naturale,
   evitando il flusso meccanico di aria da una zona contaminata verso
   una zona pulita. I sistemi di aereazione  devono  essere  tali  da
   permettere un accesso agevole ai filtri e  alle  altre  parti  che
   devono essere puliti o sostituiti. 
6. Tutti gli impianti sanitari che si  trovano  nei  locali  dove  si
   lavorano gli alimenti  devono  disporre  di  un  buon  sistema  di
   aereazione, naturale o meccanico. 
7. Nei locali deve esserci una  adeguata  illuminazione,  naturale  o
   artificiale. 
8. Gli impianti di scarico devono essere adatti allo  scopo,  nonche'
   progettati  e  costruiti  in  modo  da  evitare  il   rischio   di
   contaminazione dei prodotti alimentari. 
9. Ove necessario,  devono  essere  previste  installazioni  adeguate
   adibite a spogliatoio per il personale. 
 
                             Capitolo II 
 
Requisiti  specifici  all'interno  dei  locali  in  cui  i   prodotti
alimentari vengono  preparati,  lavorati  o  trasformati  (esclusi  i
     locali adibiti a mensa e quelli specifici nel capitolo III) 
1. Nei locali dove i prodotti alimentari sono preparati,  lavorati  o
   trasformati (esclusi i locali adibiti a mensa): 
   a) i pavimenti devono essere mantenuti in buone condizioni, essere 
      facili  da  pulire  e  ove  necessario  da  disinfettare.  Cio'
      richiede l'impiego di  materiale  resistente,  non  assorbente,
      lavabile e non tossico, a meno che gli operatori alimentari non
      dimostrino all'autorita' competente che altri tipi di materiali
      possano essere impiegati  appropriatamente.  Ove  opportuno  la
      superficie  dei  pavimenti  deve  assicurare   un   sufficiente
      scorrimento; 
   b) le pareti devono essere mantenute in buone condizioni ed essere 
      facili  da  pulire  e  ove  necessario  da  disinfettare.  Cio'
      richiede l'impiego  di  materiale  resistene,  non  assorbente,
      lavabile  e  non  tossico  e  una  superficie  liscia  fino  ad
      un'altezza  opportuna  per  le  operazioni,  a  meno  che   gli
      operatori alimentari non  dimostrino  all'autorita'  competente
      che  altri  tipi  di   materiali   possono   essere   impiegati
      appropriatamente; 
   c) i soffitti e le attrezzature sopraelevate devono essere 
      progettati, costruiti e rifiniti in modo da evitare  l'accumulo
      di sporcizia e ridurre la  condensa,  la  formazione  di  muffe
      indesiderabili e lo spargimento di particelle; 
   d) le finestre e le altre aperture devono essere costruite in modo 
      da impedire l'accumulo di sporcizia e quelle che possono essere
      aperte verso l'esterno devono essere se  necessario  munite  di
      reti antinsetti facilmente amovibili per  la  pulizia.  Qualora
      l'apertura di finestre  provochi  contaminazioni  di  alimenti,
      queste devono restare chiuse e bloccate durante la produzione; 
   e) le porte devono avere superfici facilmente pulibili e se 
      necessario disinfettabili e a tale fine si richiedono superfici
      lisce e non assorbenti, a meno che gli operatori alimentari non
      dimostrino all'autorita' competente che altri tipi di materiali
      utilizzati sono adatti allo scopo; 
   f) i piani di lavoro (comprese le superfici degli impianti) a 
      contatto con gli alimenti  devono  essere  mantenuti  in  buone
      condizioni ed essere  facili  da  pulire  e  se  necessario  da
      disinfettare.  A  tal  fine  si  richiedono  materiali   lisci,
      lavabili e in materiale non tossico, a meno che  gli  operatori
      alimentari non dimostrino all'autorita'  competente  che  altri
      tipi di materiali utilizzati sono adatti allo scopo. 
2. Se necessario, si devono prevedere opportune disposizioni  per  la
   pulizia e la  disinfezione  degli  strumenti  di  lavoro  e  degli
   impianti, i quali  devono  essere  in  materiale  resistente  alla
   corrosione, facili da pulire e avere adeguata erogazione di  acqua
   calda e fredda. 
3. Ove opportuno, si devono prevedere adeguate  disposizioni  per  le
   necessarie operazioni di lavaggio degli alimenti. Ogni  acquaio  o
   impianto analogo previsto per  il  lavaggio  degli  alimenti  deve
   disporre di un'adeguata  erogazione  di  acqua  potabile  calda  o
   fredda onde poter essere mantenuti puliti. 
 
                            Capitolo III 
 
Requisiti  per  i  locali  mobili  o  temporanei  (quali  padiglioni,
chioschi di  vendita,  banchi  di  vendita  autotrasportati),  locali
utilizzati principalmente come abitazione privata, locali  utilizzati
occasionalmente  a  scopo  di   approvvigionamento   e   distributori
                             automatici. 
1. I locali e  i  distributori  automatici  debbono  essere  situati,
   progettati e costruiti nonche' mantenuti  puliti  e  sottoposti  a
   regolare  manutenzione  in  modo  tale  da  evitare,  per   quanto
   ragionevolmente possibile, rischi di contaminazione degli alimenti
   e di annidamento di agenti nocivi. 
2. In particolare e laddove necessario: 
   a) devono essere disponibili appropriate attrezzature per 
      mantenere  un'adeguata  igiene  personale  (compresi   impianti
      igienici  per  lavarsi  e  asciugarsi  le  mani,   attrezzature
      igienico-sanitarie e locali adibiti a spogliatoi); 
   b) le superfici in contatto col cibo devono essere in buone 
      condizioni   e   facilmente   lavabili    e    se    necessario
      disinfettabili. A tale  fine  si  richiedono  materiali  lisci,
      lavabili e non tossici, a meno che gli operatori alimentari non
      dimostrino  all'autorita'  competente   che   altri   materiali
      utilizzati sono adatti allo scopo; 
   c) si devono prevedere opportune disposizioni per la pulizia e se 
      necessario la disinfezione degli strumenti di  lavoro  e  degli
      impianti; 
   d) si devono prevedere adeguate disposizioni per la pulitura degli 
      alimenti; 
   e) deve essere disponibile un'adeguata erogazione di acqua 
      potabile calda o fredda; 
   f) devono essere disponibili attrezzature e impianti appropriati 
      per il deposito e l'eliminazione  in  condizioni  igieniche  di
      sostanze pericolose o non  commestibili,  nonche'  dei  residui
      (liquidi o solidi); 
   g) devono essere disponibili appropriati impianti o attrezzature 
      per mantenere e controllare adeguate condizioni di  temperatura
      dei cibi; 
   h) i prodotti alimentari devono essere collocati in modo da 
      evitare, per quanto  ragionevolmente  possibile,  i  rischi  di
      contaminazione. 
 
                             Capitolo IV 
                              Trasporto 
1. I veicoli o i contenitori utilizzati per il trasporto di  prodotti
   alimentari devono essere mantenuti  puliti  nonche'  sottoposti  a
   regolare manutenzione al fine di proteggere gli alimenti da  fonti
   di contaminazione e  devono  essere  se  necessario  progettati  e
   costruiti in  modo  tale  da  consentire  un'adeguata  pulitura  e
   disinfezione. 
2. Salvo quanto previsto al capitolo  IV  A  i  vani  di  carico  dei
   veicoli  o  i  contenitori  non  debbono  essere  utilizzati   per
   trasportare materiale diverso dagli alimenti poiche' questi ultimi
   possono risultarne contaminati. 
   Gli alimenti sfusi liquidi, granulati o in polvere  devono  essere
   trasportati in vani di carico o contenitori/cisterne riservati  al
   trasporto di prodotti  alimentari.  Sui  contenitori  deve  essere
   apposta una menzione chiaramente visibile ed indelebile in  una  o
   piu' lingue comunitarie relativa alla loro  utilizzazione  per  il
   trasporto   di   prodotti   alimentari    ovvero    la    menzione
   "esclusivamente per prodotti alimentari". 
3. Se i veicoli o i contenitori sono adibiti al  trasporto  di  altra
   merce in aggiunta agli alimenti o di differenti tipi  di  alimenti
   contemporaneamente, si  deve  provvedere  a  separare  in  maniera
   efficace i vari prodotti ove necessario per impedire il rischio di
   contaminazione. 
4. Se i veicoli o i contenitori sono adibiti al  trasporto  di  merci
   che non siano prodotti alimentari o di differenti tipi di prodotti
   alimentari, si deve provvedere  a  pulirli  accuratamente  tra  un
   carico e l'altro per evitare il rischio di contaminazione. 
5. I prodotti alimentari nei  veicoli  o  contenitori  devono  essere
   collocati e protetti in modo  da  rendere  minimo  il  rischio  di
   contaminazione. 
 
6. Laddove necessario, i  veicoli  o  i  contenitori  utilizzati  per
trasportare gli alimenti debbono poter  mantenere  questi  ultimi  in
condizioni adeguate di temperatura e, se del caso, essere  progettati
in modo che la temperatura possa essere controllata. 
 
                            Capitolo IV A 
 
        Trasporto marittimo di oli e di grassi liquidi sfusi. 
1. Il trasporto con imbarcazioni marittime di oli  o  grassi  liquidi
   sfusi, che devono essere  sottoposti  a  lavorazione  e  che  sono
   destinati al consumo umano o che potrebbero  essere  utilizzati  a
   tale scopo, in serbatoi non adibiti esclusivamente al trasporto di
   prodotti alimentari e' consentito alle seguenti condizioni: 
   a) qualora gli oli o i grassi vengano trasportati in serbatoi di 
      acciaio  inossidabile  o  in  serbatoi  rivestiti   di   resina
      epossidica,  o  di  un  suo  equivalente  tecnico,  il   carico
      immediatamente precedente deve essere un prodotto alimentare  o
      un  carico   incluso   nell'elenco   dei   carichi   precedenti
      accettabili di cui all'appendice 1; 
   b) qualora gli oli o i grassi vengano trasportati in serbatoi di 
      materiali diversi da quelli indicati alla  lettera  a),  i  tre
      carichi trasportati in precedenza,  in  detti  serbatoi  devono
      essere prodotti alimentari o carichi  inclusi  nell'elenco  dei
      carichi precedenti accettabili di cui all'appendice 1. 
2. Il trasporto con imbarcazioni marittime di oli  o  grassi  liquidi
   sfusi, che devono essere sottoposti a ulteriore lavorazione e  che
   sono destinati al consumo umano o potrebbero essere  utilizzati  a
   tale scopo, in serbatoi non adibiti esclusivamente al trasporto di
   prodotti alimentari e' consentito alle seguenti condizioni: 
   a) in serbatoi devono essere di acciaio inossidabile o essere 
      rivestiti  di  resina  epossidica,  o  di  un  suo  equivalente
      tecnico; 
   b) i tre carichi trasportati in precedenza devono essere prodotti 
      alimentari. 
3. Il comandante d'imbarcazioni marittime che trasportano in serbatoi
   oli e grassi liquidi sfusi,  destinati  al  consumo  umano  o  che
   potrebbero essere utilizzati a tale  scopo,  conserva  un'accurata
   documentazione probatoria in merito ai tre carichi precedenti  dei
   serbatoi in oggetto e in marito all'efficacia del procedimento  di
   pulitura applicato tra un carico e l'altro. 
4. Qualora il carico sia stato trasbordato, oltre alla documentazione
   di cui al paragrafo 3, il comandante della nave che ha ricevuto il
   carico  conserva  accurata  documentazione  comprovante   che   il
   trasporto precedente degli oli  o  dei  grassi  liquidi  sfusi  e'
   avvenuto in conformita' delle disposizioni dei paragrafi 1 e  2  e
   attestante l'efficacia  del  procedimento  di  pulitura  applicato
   sull'altra nave tra un carico e l'altro. 
5. Ove richiestone, il comandante della nave fornisce alle competenti
   autorita' di controllo la  documentazione  probatoria  di  cui  ai
   paragrafi 3 e 4. 
 
                             Capitolo V 
                   Requisiti per l'apparecchiatura 
 
Tutto il materiale, l'apparecchiatura e le attrezzature che vengono a 
contatto degli alimenti devono essere mantenuti puliti e 
a) essere progettati e costruiti in materiale tale da rendere minimi,
   se mantenuti in buono stato e sottoposti a regolare  manutenzione,
   i rischi di contaminazione degli alimenti; 
b) ad eccezione dei contenitori e degli imballaggi a perdere,  devono
   essere progettati e costruiti in materiale tale che, se  mantenuti
   in buono stato e sottoposti a regolare manutenzione restino sempre
   assolutamente   puliti   e,   se   necessario,    sufficientemente
   disinfettati in funzione degli scopi previsti; 
c) essere  installati  in  modo  da  consentire  un'adeguata  pulizia
   dell'area circostante. 
 
                             Capitolo VI 
                         Residui alimentari 
 
1. I residui alimentari e altri scarti non devono essere  ammucchiati
   nelle aree di  trattamento  degli  alimenti  tranne  se  cio'  sia
   inevitabile ai fini di un  corretto  funzionamento  dell'industria
   alimentare. 
2. I residui alimentari e altri scarti devono  essere  depositati  in
   contenitori chiudibili a meno che  gli  operatori  alimentari  non
   dimostrino all'autorita' competente che altri tipi di  contenitori
   utilizzati sono  adatti  allo  scopo.  Questi  contenitori  devono
   essere costruiti in modo adeguato, mantenuti in  buone  condizioni
   igieniche igieniche e ove necessario essere facilmente pulibili  e
   disinfettabili. 
3. Si devono prevedere opportune disposizioni per la rimozione  e  il
   deposito dei residui alimentari e di  altri  scarti.  Le  aree  di
   deposito dei rifiuti devono essere tali da poter essere  mantenute
   facilmente pulite e da impedire l'accesso di insetti  e  di  altri
   animali  nocivi  e  la  contaminazione  dei  prodotti  alimentari,
   dell'acqua potabile, degli impianti o locali. 
 
                            Capitolo VII 
                         Rifornimento idrico 
 
1. Il rifornimento di  acqua  potabile  deve  essere  adeguato,  come
   specificato nel D.P.R. 24 maggio  1988,  n.  236,  concernente  la
   qualita' delle acque destinate al  consumo  umano,  e  usato,  ove
   necessario, per garantire che gli alimenti non siano contaminati. 
2. Ove opportuno, il ghiaccio deve essere prodotto con acqua conforme
   alle specifiche di cui al D.P.R. 24 maggio 1988,  n.  236  e  deve
   essere  impiegato,  ogniqualvolta  necessario,  in  modo  tale  da
   garantire che i prodotti alimentari non  siano  contaminati.  Deve
   essere fabbricato, maneggiato e conservato in modo da evitare ogni
   possibile contaminazione. 
3. Il vapore direttamente a contatto con i  prodotti  alimentari  non
   deve contenere alcuna sostanza che presenti un rischio per la  sa-
   lute o possa contaminare il prodotto. 
4. L'acqua non potabile adoperata per la  produzione  di  vapore,  la
   refrigerazione, i sistemi antincendio e altri scopi  analoghi  non
   concernenti  gli  alimenti  deve  passare  in  condotte  separate,
   facilmente individuabili e prive di alcun raccordo o  possibilita'
   di riflusso rispetto al sistema di acqua potabile. 
 
                            Capitolo VIII 
                          Igiene personale 
 
1. Ogni persona che lavora in locali per il trattamento  di  prodotti
   alimentari  deve  mantenere  uno  standard  elevato   di   pulizia
   personale ed indossera' indumenti adeguati, puliti e, se del caso,
   protettivi. 
2. Nessuna persona riconosciuta  o  sospetta  di  essere  affetta  da
   malattia o portatrice di  malattia  trasmissibile  attraverso  gli
   alimenti o che presenti, per esempio,  ferite  infette,  infezioni
   della pelle, piaghe o soffra di diarrea puo' essere autorizzata  a
   lavorare in  qualsiasi  area  di  trattamento  degli  alimenti,  a
   qualsiasi  titolo  qualora  esista  una  probabilita',  diretta  o
   indiretta  di  contaminazione  degli  alimenti  con  microrganismi
   patogeni. 
 
                             Capitolo IX 
           Disposizioni applicabili ai prodotti alimentari 
 
1. Un'impresa  alimentare  non  deve  accettare   materie   prime   o
   ingredienti  se  risultano  contaminati,  o  si  puo'  logicamente
   presumere  che  siano  contaminati  da  parassiti,   microrganismi
   patogeni o tossici, decomposti o sostanze estranee che, anche dopo
   le normali operazioni di cernita o le procedure preliminari  o  di
   trattamento eseguite in maniera  igienica,  non  siano  adatte  al
   consumo umano. 
2. Le  materie  prime   e   gli   ingredienti   immagazzinati   nello
   stabilimento devono essere opportunamente conservati, in  modo  da
   evitare un deterioramento nocivo e la contaminazione. 
3. Tutti gli alimenti manipolati, immagazzinati, imballati, collocati
   e trasportati,  devono  essere  protetti  da  qualsiasi  forma  di
   contaminazione atta a renderli inadatti al consumo  umano,  nocivi
   per la salute o contaminati in  modo  tale  da  non  poter  essere
   ragionevolmente consumati in tali condizioni. In particolare,  gli
   alimenti devono essere collocati o protetti in modo da ridurre  al
   minimo qualsiasi rischio di contaminazione. Devono essere previsti
   procedimenti appropriati per garantire il controllo  degli  agenti
   nocivi. 
4. Le materie prime, gli ingredienti, i prodotti intermedi  e  quelli
   finiti sui quali possono  proliferare  microrganismi  patogeni,  o
   formarsi tossine devono essere conservati a  temperature  che  non
   provochino rischi per la sanita' pubblica. Compatibilmente con  la
   sicurezza degli alimenti, e' premesso derogare al controllo  della
   temperatura per periodi limitati, qualora cio' sia necessario  per
   motivi  di  praticita'  durante  la  preparazione,  il  trasporto,
   l'immagazzinamento, l'esposizione  e  la  fornitura,  compresa  la
   somministrazione, degli alimenti. 
5. Se gli  alimenti  devono  essere  conservati  o  serviti  a  bassa
   temperatura,  e'  necessario  raffreddarli  il  piu'   rapidamente
   possibile,  al   termine   dell'ultimo   trattamento   termico   o
   dell'ultima  fase  di  preparazione  se  non   e'   applicato   un
   trattamento termico ad una temperatura che non provochi rischi per
   la salute. 
6. Le sostanze pericolose o non commestibili, compresi  gli  alimenti
   per   animali,   devono   essere   adeguatamente   etichettate   e
   immagazzinate in contenitori separati e ben chiusi. 
 
                             Capitolo X 
                             Formazione 
 
I responsabili dell'industria alimentare devono  assicurare  che  gli
addetti siano controllati e abbiano ricevuto un addestramento  o  una
formazione, in materia di igiene alimentare, in relazione al tipo  di
attivita'. 
 
         Nota al capitolo VII dell'allegato.
                   - Il D.P.R. 24 maggio 1988, n. 236, cosi'  recita:
          "Attuazione  della  direttiva  CEE n. 80/778 concernente la
          qualita' delle acque destinate al consumo umano,  ai  sensi
          dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183".