Art. 10.
              Soppressione di disposizione preesistente
                    riassorbita dall'articolo 12
  1. Nella  lettera c) del  comma 2  dell'articolo 80 della  legge 22
aprile 1941, n.  633, sono soppresse le parole da:  "se la fissazione
riguarda" fino a: "le norme del regolamento" incluse.
 
           Nota all'art. 10:
            -  Il  testo  vigente  dell'art. 80 della legge 22 aprile
          1941, n.  633,  modificato  dal  decreto    legislativo  16
          novembre  1994,  n.    685,  con le modifiche approvate dal
          presente decreto, e' il seguente:
            "Art.  80.  -  1.  Si considerano   artisti    interpreti
          ed   artisti esecutori gli attori, i musicisti, i ballerini
          e le altre persone che rappresentano, cantano,    recitano,
          declamano o eseguono  in qualunque modo opere dell'ingegno,
          sia esse tutelate o di dominio pubblico.
            2.    Gli  artisti    interpreti    e    esecutori hanno,
          indipendentemente dalla   eventuale    retribuzione    loro
          spettante    per   le   prestazioni artistiche dal vivo, il
          potere esclusivo di:
            a)  autorizzare  la  fissazione  delle  loro  prestazioni
          artistiche;
            b)  autorizzare la riproduzione diretta o indiretta della
          fissazione delle loro prestazioni artistiche;
            c) autorizzare la    radiodiffusione  via  etere  e    la
          comunicazione al pubblico,  in  qualsivoglia forma  e  modo
          ivi compresa  quella  via satellite delle loro  prestazioni
          artistiche  dal  vivo, a   meno che le stesse siano rese in
          funzione  di una loro diffusione  radiotelevisiva  o  siano
          gia'   oggetto  di     una  fissazione  utilizzata  per  la
          diffusione.   Se   la fissazione   consiste in    un  disco
          fonografico  o   in un  altro apparechcio  analogo, qualora
          sia utilizzata  a scopo   di lucro,   e'  riconosciuto    a
          favore    degli   artisti   interpreti   o   esecutori   il
          compenso di  cui all'art. 73; qualora  non sia utilizzata a
          scopo di lucro,     e'    riconosciuto      agli    artisti
          interpreti    o    esecutori interessati l'equo compenso di
          cui all'art. 73-bis;
            d)  autorizzare  la  distribuizone    delle    fissaizoni
          delle    loro  prestazioni artistiche:   il diritto  non si
          esaurisce  nel territorio dell'Unione europea   se non  nel
          caso di  prima vendita da  parte del titolare del diritto o
          con il suo consenso in uno Stato membro;
            e)  autorizzare    il  noleggio  od    il  prestito delle
          fissazioni delle  loro  prestaizoni  artistiche  e    delle
          relative  riproduzioni:  l'artista interprete  o esecutore,
          anche in  caso di  cessione del  diritto di noleggio ad  un
          produttore  di  fonogrammi  o  di  opere cinematografiche o
          audivosive o sequenze  di immagini in movimento,   conserva
          il  diritto di   ottenere   un'equa   remunerazione  per il
          noleggio  concluso  dal produttore con   terzi. Ogni  patto
          contrario  e'  nullo. In  difetto di accordo da concludersi
          tra  l'istituto mutualistico artisti interpreti esecutori e
          le associazioni sindacali competenti  della  confederazione
          degli  industriali,    detto compenso e'   stabilito con la
          procedura di cui   all'art. 4   del    decreto  legislativo
          luogotenenziale 20  luglio 1945, n. 440".