Art. 11. Modalita' di determinazione di equo compenso agli artisti interpreti ed esecutori 1. Alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 80 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' aggiunto il seguente periodo: "In difetto di accordo da concludersi tra l'istituto mutualistico artisti interpreti esecutori e le associazioni sindacali competenti della confederazione degli industriali, detto compenso e' stabilito con la procedura di cui all'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440.".
Nota all'art. 11: - Il testo vigente dell'art. 80 della legge 22 aprile 1941, n. 633, modificato dal decreto legislativo 16 novembre 1994, n. 685, con le modifiche approvate dal presente decreto, e' il seguente: "Art. 80. - 1. Si considerano artisti interpreti ed artisti esecutori gli attori, i musicisti, i ballerini e le altre persone che rappresentano, cantano, recitano, declamano o eseguono in qualunque modo opere dell'ingegno, sia esse tutelate o di dominio pubblico. 2. Gli artisti interpreti e esecutori hanno, indipendentemente dalla eventuale retribuzione loro spettante per le prestazioni artistiche dal vivo, il potere esclusivo di: a) autorizzare la fissazione delle loro prestazioni artistiche; b) autorizzare la riproduzione diretta o indiretta della fissazione delle loro prestazioni artistiche; c) autorizzare la radiodiffusione via etere e la comunicazione al pubblico, in qualsivoglia forma e modo ivi compresa quella via satellite delle loro prestazioni artistiche dal vivo, a meno che le stesse siano rese in funzione di una loro diffusione radiotelevisiva o siano gia' oggetto di una fissazione utilizzata per la diffusione. Se la fissazione consiste in un disco fonografico o in un altro apparechcio analogo, qualora sia utilizzata a scopo di lucro, e' riconosciuto a favore degli artisti interpreti o esecutori il compenso di cui all'art. 73; qualora non sia utilizzata a scopo di lucro, e' riconosciuto agli artisti interpreti o esecutori interessati l'equo compenso di cui all'art. 73-bis; d) autorizzare la distribuizone delle fissaizoni delle loro prestazioni artistiche: il diritto non si esaurisce nel territorio dell'Unione europea se non nel caso di prima vendita da parte del titolare del diritto o con il suo consenso in uno Stato membro; e) autorizzare il noleggio od il prestito delle fissazioni delle loro prestaizoni artistiche e delle relative riproduzioni: l'artista interprete o esecutore, anche in caso di cessione del diritto di noleggio ad un produttore di fonogrammi o di opere cinematografiche o audivosive o sequenze di immagini in movimento, conserva il diritto di ottenere un'equa remunerazione per il noleggio concluso dal produttore con terzi. Ogni patto contrario e' nullo. In difetto di accordo da concludersi tra l'istituto mutualistico artisti interpreti esecutori e le associazioni sindacali competenti della confederazione degli industriali, detto compenso e' stabilito con la procedura di cui all'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440".