Art. 12.
          Equo compenso agli artisti interpreti ed esecutori
            per l'utilizzazione di opere cinematografiche
  1. L'articolo 84 della legge 22  aprile 1941, n. 633, e' sostituito
dal seguente:
  "Art. 84. -  1. Salva diversa volonta' delle parti,  si presume che
gli  artisti interpreti  ed  esecutori abbiano  ceduto  i diritti  di
fissazione,   riproduzione,   radiodiffusione,    ivi   compresa   la
comunicazione al  pubblico via  satellite, distribuzione,  nonche' il
diritto di  autorizzare il noleggio contestualmente  alla stipula del
contratto per la produzione di un'opera cinematografica o audiovisiva
o sequenza di immagini in movimento.
  2.   Agli   artisti   interpreti  ed   esecutori   che   nell'opera
cinematografica  e  assimilata  sostengono   una  parte  di  notevole
importanza artistica,  anche se  di artista comprimario,  spetta, per
ciascuna  utilizzazione  dell'opera  cinematografica e  assimilata  a
mezzo  della comunicazione  al pubblico  via  etere, via  cavo e  via
satellite un equo compenso a carico degli organismi di emissione.
  3.  Per   ciascuna  utilizzazione   di  opere   cinematografiche  e
assimilate diversa da quella prevista nel comma 2 e nell'articolo 80,
comma  2, lettera  e), agli  artisti interpreti  ed esecutori,  quali
individuati nel comma  2, spetta un equo compenso a  carico di coloro
che  esercitano   i  diritti   di  sfruttamento  per   ogni  distinta
utilizzazione economica.
  4. Il compenso previsto  dai commi 2 e 3 non  e' rinunciabile e, in
difetto di accordo da concludersi tra l'istituto mutualistico artisti
interpreti  esecutori e  le associazioni  sindacali competenti  della
confederazione degli  industriali, e'  stabilito con la  procedura di
cui all'articolo 4 del  decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio
1945, n. 440.".