Art. 13. Durata di protezione dei diritti degli artisti interpreti ed esecutori 1. L'articolo 85 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sostituito dal seguente: "Art. 85. - I diritti di cui al presente capo durano cinquanta anni a partire dalla esecuzione, rappresentazione o recitazione. Se una fissazione dell'esecuzione, rappresentazione o recitazione e' pubblicata o comunicata al pubblico durante tale termine, i diritti durano cinquanta anni a partire dalla prima pubblicazione, o, se anteriore, dalla prima comunicazione al pubblico della fissazione.