Art. 13.
                   Durata di protezione dei diritti
                degli artisti interpreti ed esecutori
  1. L'articolo 85 della legge 22  aprile 1941, n. 633, e' sostituito
dal seguente:
  "Art. 85. - I diritti di cui al presente capo durano cinquanta anni
a partire  dalla esecuzione,  rappresentazione o recitazione.  Se una
fissazione   dell'esecuzione,  rappresentazione   o  recitazione   e'
pubblicata o comunicata  al pubblico durante tale  termine, i diritti
durano  cinquanta anni  a partire  dalla prima  pubblicazione, o,  se
anteriore, dalla prima comunicazione al pubblico della fissazione.