Art. 15.
                   Edizioni critiche e scientifiche
  1. Dopo il  capo III-bis del titolo II della  legge 22 aprile 1941,
n. 633, e' inserito il seguente:
                            "Capo III-ter
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PUBBLICO DOMINIO.
  Art.  85-quater.   -  1.  Senza  pregiudizio   dei  diritti  morali
dell'autore,  a colui  il quale  pubblica,  in qualunque  modo o  con
qualsiasi  mezzo,  edizioni  critiche  e  scientifiche  di  opere  di
pubblico  dominio  spettano  i  diritti  esclusivi  di  utilizzazione
economica  dell'opera,  quale  risulta  dall'attivita'  di  revisione
critica e scientifica.
  2.  Fermi restando  i  rapporti contrattuali  con  il titolare  del
diritti  di utilizzazione  economica di  cui  al comma  1, spetta  al
curatore  della  edizione  critica  e  scientifica  il  diritto  alla
indicazione del nome.
  3. La durata  dei diritti esclusivi di  cui al comma 1  e' di venti
anni a partire dalla prima  lecita pubblicazione, in qualunque modo o
con qualsiasi mezzo effettuata.".