Art. 16.
              Modalita' di computo dei termini di durata
              di protezione di alcuni diritti connessi
  1. Dopo l'articolo 85-quater della legge 22 aprile 1941, n. 633, e'
inserito il seguente:
  "Art.  85-quinquies.  - I  termini  finali  di durata  del  diritti
previsti dal capi I, I-bis, II, III, III-bis, e dal presente capo del
titolo  II si  computano,  nei  rispettivi casi,  a  decorrere dal  1
gennaio dell'anno  successivo a  quello in  cui si  verifica l'evento
considerato dalla norma.".