Art. 16. Modalita' di computo dei termini di durata di protezione di alcuni diritti connessi 1. Dopo l'articolo 85-quater della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' inserito il seguente: "Art. 85-quinquies. - I termini finali di durata del diritti previsti dal capi I, I-bis, II, III, III-bis, e dal presente capo del titolo II si computano, nei rispettivi casi, a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si verifica l'evento considerato dalla norma.".