Art. 17.
                  Disposizioni finali e transitorie
  1. Sono abrogati  l'articolo 27-bis della legge 22  aprile 1941, n.
633, e  l'articolo 12,  comma 4, del  decreto legislativo  23 ottobre
1996, n. 581.
  2.  L'equo  compenso  di  cui   all'articolo  6  e  quello  di  cui
all'articolo 12 sono riconosciuti a decorrere dal 1 gennaio 1998.