Art. 17. Disposizioni finali e transitorie 1. Sono abrogati l'articolo 27-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, e l'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 23 ottobre 1996, n. 581. 2. L'equo compenso di cui all'articolo 6 e quello di cui all'articolo 12 sono riconosciuti a decorrere dal 1 gennaio 1998.