Art. 2.
               Durata di protezione delle opere postume
  1. L'articolo 31 della legge 22  aprile 1941, n. 633, e' sostituito
dal seguente:
  "Art. 31. - Nelle opere pubblicate per la prima volta dopo la morte
dell'autore, che non ricadono  nella previsione dell'articolo 85-ter,
la  durata dei  diritti esclusivi  di utilizzazione  economica e'  di
settant'anni a partire dalla morte dell'autore.".