Art. 2. Durata di protezione delle opere postume 1. L'articolo 31 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sostituito dal seguente: "Art. 31. - Nelle opere pubblicate per la prima volta dopo la morte dell'autore, che non ricadono nella previsione dell'articolo 85-ter, la durata dei diritti esclusivi di utilizzazione economica e' di settant'anni a partire dalla morte dell'autore.".