Art. 3. Durata di protezione delle opere cinematografiche 1. L'articolo 32 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sostituito dal seguente: "Art. 32. - Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 44, i diritti di utilizzazione economica dell'opera cinematografica o assimilata durano sino al termine del settantesimo anno dopo la morte dell'ultima persona sopravvissuta fra le seguenti persone: il direttore artistico, gli autori della sceneggiatura, ivi compreso l'autore del dialogo, e l'autore della musica specificamente creata per essere utilizzata nell'opera cinematografica o assimilata.".