Art. 3.
          Durata di protezione delle opere cinematografiche
  1. L'articolo 32 della legge 22  aprile 1941, n. 633, e' sostituito
dal seguente:
  "Art. 32.  - Fermo  restando quanto  stabilito dall'articolo  44, i
diritti  di  utilizzazione  economica  dell'opera  cinematografica  o
assimilata durano sino al termine del settantesimo anno dopo la morte
dell'ultima  persona  sopravvissuta  fra   le  seguenti  persone:  il
direttore  artistico, gli  autori della  sceneggiatura, ivi  compreso
l'autore del  dialogo, e l'autore della  musica specificamente creata
per essere utilizzata nell'opera cinematografica o assimilata.".