Art. 5. Modalita' di computo dei termini di durata di protezione dei diritti di autore 1. Dopo l'articolo 32-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' inserito il seguente: "Art. 32-ter. - I termini finali di durata dei diritti di utilizzazione economica previsti dalle disposizioni della presente sezione si computano, nei rispettivi casi, a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si verifica la morte dell'autore o altro evento considerato dalla norma.".