Art. 5.
              Modalita' di computo dei termini di durata
                 di protezione dei diritti di autore
  1. Dopo  l'articolo 32-bis della legge  22 aprile 1941, n.  633, e'
inserito il seguente:
  "Art.  32-ter.  -  I  termini  finali  di  durata  dei  diritti  di
utilizzazione  economica previsti  dalle disposizioni  della presente
sezione si computano, nei rispettivi  casi, a decorrere dal 1 gennaio
dell'anno successivo a quello in cui si verifica la morte dell'autore
o altro evento considerato dalla norma.".