Art. 7.
           Durata di protezione dei diritti dei produttori
                            di fonogrammi
  1. L'articolo 75 della legge 22  aprile 1941, n. 633, e' sostituito
dal seguente:
  "Art. 75. - La durata dei  diritti previsti nel presente capo e' di
cinquanta  anni dalla  fissazione. Se  il disco  fonografico o  altro
apparecchio analogo riproduttore  di suoni o di voci  e' pubblicato o
comunicato al pubblico durante tale termine, la durata dei diritti e'
di  cinquanta  anni  dalla  data  della  prima  pubblicazione  o,  se
anteriore,  della  prima  comunicazione   al  pubblico  del  disco  o
apparecchio analogo.".