Art. 7. Durata di protezione dei diritti dei produttori di fonogrammi 1. L'articolo 75 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sostituito dal seguente: "Art. 75. - La durata dei diritti previsti nel presente capo e' di cinquanta anni dalla fissazione. Se il disco fonografico o altro apparecchio analogo riproduttore di suoni o di voci e' pubblicato o comunicato al pubblico durante tale termine, la durata dei diritti e' di cinquanta anni dalla data della prima pubblicazione o, se anteriore, della prima comunicazione al pubblico del disco o apparecchio analogo.".