Art. 8. Durata di protezione dei diritti dei produttori di opere cinematografiche 1. Il comma 2 dell'articolo 78-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sostituito dal seguente: " 2. I diritti di cui al comma 1 si esauriscono trascorsi cinquanta anni dalla fissazione. Se l'opera cinematografica o audiovisiva o sequenza di immagini in movimento e' pubblicata o comunicata al pubblico durante tale termine, i diritti si esauriscono trascorsi cinquanta anni dalla prima pubblicazione o, se anteriore, dalla prima comunicazione al pubblico dell'opera cinematografica o audiovisiva o sequenza di immagini in movimento.".
Nota all'art. 8: - Il testo vigente dell'art. 78-bis, della legge 22 aprile 1941, n. 633, inserito dall'art. 10 del decreto legislativo 18 novembre 1994, n. 685, con le modifiche approvate dal presente decreto e' il seguente: "Art. 78-bis. - 1. Il produttore di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movi mento e' titolare del potere esclusivo: a) di autorizzare la riproduzione diretta o in diretta degli originali e delle copie delle sue realizzazioni; b) di autorizzare la distribuzione con qualsiasi mezzo, compresa la vendita, dell'originale e delle copie di tali realizzazioni; il diritto di distribuzione non si esaurisce in ambito territoriale comunitario se non nel caso di prima vendita effettuata o consentita dal produttore in uno Stato dell'Unione europea; c) di autorizzare il noleggio e il prestito dell'originale e delle copie delle sue realizzazioni; la vendita o la distribuzione, sotto qualsiasi forma, non esauriscono il diritto di noleggio e di prestito. 2. I diritti di cui al comma 1 si esauriscono trascorsi cinquanta anni dalla fissazione. Se l'opera cinematografica o audiovisiva o sequenza di immagini in movimento e' pubblicata o comunicata al pubblico durante tale temine, i diritti si esauriscono trascorsi cinquanta anni dalla prima pubblicazione o, se anteriore, dalla prima comunicazione al pubblico dell'opera cinematografica o audiovisiva o sequenza di immagini in movimento".