Art. 8.
           Durata di protezione dei diritti dei produttori
                      di opere cinematografiche
  1. Il comma  2 dell'articolo 78-bis della legge 22  aprile 1941, n.
633, e' sostituito dal seguente:
  " 2. I diritti di cui al comma 1 si esauriscono trascorsi cinquanta
anni  dalla fissazione.  Se l'opera  cinematografica o  audiovisiva o
sequenza  di immagini  in  movimento e'  pubblicata  o comunicata  al
pubblico  durante tale  termine, i  diritti si  esauriscono trascorsi
cinquanta anni dalla prima pubblicazione o, se anteriore, dalla prima
comunicazione al pubblico dell'opera  cinematografica o audiovisiva o
sequenza di immagini in movimento.".
 
           Nota all'art. 8:
            -  Il  testo  vigente  dell'art.  78-bis,  della legge 22
          aprile 1941, n.  633, inserito dall'art. 10  del    decreto
          legislativo  18  novembre 1994, n.  685,  con le  modifiche
          approvate  dal  presente decreto  e'  il seguente:
            "Art.   78-bis.    -  1.    Il    produttore    di  opere
          cinematografiche    o audiovisive   o sequenze  di immagini
          in movi  mento e'  titolare del potere esclusivo:
            a)   di   autorizzare la   riproduzione   diretta   o  in
          diretta      degli   originali  e  delle  copie  delle  sue
          realizzazioni;
            b) di autorizzare la distribuzione con  qualsiasi  mezzo,
          compresa  la vendita,   dell'originale   e delle  copie  di
          tali realizzazioni;  il diritto  di distribuzione  non   si
          esaurisce    in ambito  territoriale comunitario se non nel
          caso    di  prima  vendita  effettuata  o  consentita   dal
          produttore in uno Stato dell'Unione europea;
            c)   di   autorizzare   il   noleggio     e  il  prestito
          dell'originale e delle copie delle sue   realizzazioni;  la
          vendita  o   la distribuzione, sotto qualsiasi  forma,  non
          esauriscono  il  diritto  di  noleggio  e  di prestito.
            2. I diritti  di cui al comma 1 si  esauriscono trascorsi
          cinquanta   anni      dalla   fissazione.      Se   l'opera
          cinematografica  o  audiovisiva o sequenza  di immagini  in
          movimento e'    pubblicata    o  comunicata    al  pubblico
          durante tale  temine,  i diritti  si esauriscono  trascorsi
          cinquanta  anni  dalla prima pubblicazione o, se anteriore,
          dalla   prima   comunicazione   al   pubblico    dell'opera
          cinematografica  o  audiovisiva  o  sequenza di immagini in
          movimento".