Art. 2.
  1.  La sessione  speciale  dell'esame di  Stato per  l'abilitazione
all'esercizio  della  professione  di   dottore  agronomo  e  dottore
forestale ha  luogo una sola  volta, all'atto della  prima attuazione
della legge 10  febbraio 1992, n. 152. Essa e'  indetta con ordinanza
del  Ministro   dell'universita'  e   della  ricerca   scientifica  e
tecnologica che precisa le sedi e la data d'inizio delle prove.
  2. Le sedi sono:
  a)  sezione  dottori in  scienze  agrarie:  Bari, Bologna,  Milano,
Napoli, (Portici), Padova, Palermo, Pisa e Sassari;
  b) sezione dottori in scienze della produzione animale: Bologna;
  c)  sezione  dottori  in   agricoltura  tropicale  e  subtropicale:
Firenze;
  d)  sezione  dottori  in  scienze  delle  preparazioni  alimentari:
Bologna, Catania, Milano, Napoli  (Federico II), Potenza (Universita'
della Basilicata);
  e) sezione  dottori in  scienze forestali:  Bari, Padova,  Torino e
Viterbo.
  3. Ai candidati e' data  facolta' di sostenere la sessione speciale
dell'esame  di Stato  per  l'esercizio della  professione di  dottore
agronomo e dottore forestale in qualsiasi  sede in cui si svolgono le
prove corrispondenti alla sezione prescelta.
  4. Il  candidato che non  si presenti  alla prova perde  il diritto
all'esame senza alcun rimborso delle tasse e dei contributi versati.