Art. 2. 1. La sessione speciale dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di dottore agronomo e dottore forestale ha luogo una sola volta, all'atto della prima attuazione della legge 10 febbraio 1992, n. 152. Essa e' indetta con ordinanza del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica che precisa le sedi e la data d'inizio delle prove. 2. Le sedi sono: a) sezione dottori in scienze agrarie: Bari, Bologna, Milano, Napoli, (Portici), Padova, Palermo, Pisa e Sassari; b) sezione dottori in scienze della produzione animale: Bologna; c) sezione dottori in agricoltura tropicale e subtropicale: Firenze; d) sezione dottori in scienze delle preparazioni alimentari: Bologna, Catania, Milano, Napoli (Federico II), Potenza (Universita' della Basilicata); e) sezione dottori in scienze forestali: Bari, Padova, Torino e Viterbo. 3. Ai candidati e' data facolta' di sostenere la sessione speciale dell'esame di Stato per l'esercizio della professione di dottore agronomo e dottore forestale in qualsiasi sede in cui si svolgono le prove corrispondenti alla sezione prescelta. 4. Il candidato che non si presenti alla prova perde il diritto all'esame senza alcun rimborso delle tasse e dei contributi versati.