Art. 3.
  1.  Le  commissioni  giudicatrici  della  sessione  speciale  unica
dell'esame  di Stato  per  l'esercizio della  professione di  dottore
agronomo e dottore forestale sono composte da:
  un presidente  e da quattro membri  liberi professionisti designati
dalla federazione regionale dei dottori agronomi e dottori forestali.
I  liberi  professionisti  anche  appartenenti a  ordini  di  regioni
diverse, devono essere iscritti all'albo professionale da dieci anni;
  una terna di professori universitari di ruolo designati dal rettore
fra  i professori  ordinari  e associati  della  facolta' di  agraria
avente sede  nella citta' in  cui si  svolge l'esame o,  in mancanza,
nella citta' vicina.