Art. 3. 1. Le commissioni giudicatrici della sessione speciale unica dell'esame di Stato per l'esercizio della professione di dottore agronomo e dottore forestale sono composte da: un presidente e da quattro membri liberi professionisti designati dalla federazione regionale dei dottori agronomi e dottori forestali. I liberi professionisti anche appartenenti a ordini di regioni diverse, devono essere iscritti all'albo professionale da dieci anni; una terna di professori universitari di ruolo designati dal rettore fra i professori ordinari e associati della facolta' di agraria avente sede nella citta' in cui si svolge l'esame o, in mancanza, nella citta' vicina.