Art. 4.
  1. La sessione  speciale unica dell'esame di  Stato per l'esercizio
della professione di dottore agronomo e dottore forestale consiste in
un colloquio  di idoneita'  volto ad accertare  l'effettiva capacita'
professionale di cui all'articolo 2  della legge 10 febbraio 1992, n.
152 con particolare riferimento al  campo di attivita' dichiarata dal
candidato nonche' la conoscenza  delle norme che regolano l'attivita'
professionale.
  2. Il  colloquio si svolge  dinnanzi a  tutta la commissione  e non
puo' avere durata inferiore a trenta minuti.
  3.  Al  termine dei  lavori  la  commissione riassume  i  risultati
raggiunti da  ogni candidato e  redige gli elenchi dei  candidati che
hanno  conseguito il  giudizio  di idoneita'  allo svolgimento  della
professione distinti per sezioni.
  4.  Il giudizio  di  idoneita' all'esercizio  della professione  di
dottore agronomo  e dottore forestale consente  l'iscrizione all'albo
dei  dottori  agronomi  e  dei  dottori  forestali,  nella  specifica
sezione.