Art. 4. 1. La sessione speciale unica dell'esame di Stato per l'esercizio della professione di dottore agronomo e dottore forestale consiste in un colloquio di idoneita' volto ad accertare l'effettiva capacita' professionale di cui all'articolo 2 della legge 10 febbraio 1992, n. 152 con particolare riferimento al campo di attivita' dichiarata dal candidato nonche' la conoscenza delle norme che regolano l'attivita' professionale. 2. Il colloquio si svolge dinnanzi a tutta la commissione e non puo' avere durata inferiore a trenta minuti. 3. Al termine dei lavori la commissione riassume i risultati raggiunti da ogni candidato e redige gli elenchi dei candidati che hanno conseguito il giudizio di idoneita' allo svolgimento della professione distinti per sezioni. 4. Il giudizio di idoneita' all'esercizio della professione di dottore agronomo e dottore forestale consente l'iscrizione all'albo dei dottori agronomi e dei dottori forestali, nella specifica sezione.