Art. 5.
  1. Per  quanto non espressamente previsto  dal presente regolamento
si applicano le  disposizioni del vigente regolamento  sugli esami di
Stato  approvato  con  decreto   ministeriale  9  settembre  1957,  e
successive modificazioni.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Roma, 21 marzo 1997
                                             p. Il Ministro: Guerzoni
 Visto, il Guardasigilli: Flick
  Registrato alla Corte dei conti il 26 maggio 1997
  Registro n. 1 Universita' e ricerca, foglio n. 62