Art. 2.
            Limiti di eta' per la cessazione dal servizio

  1. I limiti di eta' per la cessazione dal servizio per il personale
di   cui   all'articolo   1   sono  elevati,  qualora  inferiori,  al
sessantesimo anno di eta'.
  2.  Fermi  restando  il  limite  di  60  anni per la cessazione dal
servizio e gli organici complessivi dei ruoli, i colonnelli del ruolo
unico  delle  Armi  dell'Esercito,  del Corpo di stato maggiore della
Marina  e del ruolo naviganti normale dell'Aeronautica, al compimento
del  cinquantottesimo  anno  di  eta', sono collocati per due anni in
soprannumero  agli  organici  del  grado  ed  in  eccedenza al numero
massimo    per    essi    previsto,    rimanendo    a    disposizione
dell'Amministrazione   della   difesa   per  l'impiego  in  incarichi
prevalentemente di natura tecnicoamministrativa.