Art. 2.
  1.  Il presente  decreto entra  in  vigore il  giorno successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione   nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
  Dato   a  Roma,  addi'  19   giugno  1997
                              SCALFARO
                                  Prodi, Presidente del Consiglio dei
                                  Ministri
                                  Bindi, Ministro della sanita'
 Visto, il Guardasigilli: Flick