IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di prorogare le attuali procedure in materia di esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili urbani adibiti ad uso abitativo, in considerazione della grave carenza di disponibilita' abitative ed in attesa della riforma organica del settore, attualmente all'esame del Parlamento; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 giugno 1997; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dei lavori pubblici e dell'interno, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia; E m a n a il seguente decretolegge: Art. 1. 1. Il termine previsto dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, relativo alla concessione dell'assistenza della forza pubblica ai fini dell'esecuzione di provvedimenti di rilascio di immobili urbani adibiti ad uso abitativo, da ultimo prorogato dall'articolo 1 della legge 4 novembre 1996, n. 566, e' ulteriormente prorogato fino al 31 gennaio 1998.