IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed urgenza di prorogare le
attuali  procedure  in  materia  di  esecuzione  dei provvedimenti di
rilascio   di   immobili   urbani   adibiti   ad  uso  abitativo,  in
considerazione  della grave carenza di disponibilita' abitative ed in
attesa  della riforma organica del settore, attualmente all'esame del
Parlamento;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 18 giugno 1997;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e dei
Ministri  dei  lavori  pubblici  e  dell'interno,  di concerto con il
Ministro di grazia e giustizia;
                              E m a n a
                      il seguente decretolegge:
                               Art. 1.
  1.  Il termine previsto dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge
30  dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge
21  febbraio  1989,  n. 61, relativo alla concessione dell'assistenza
della  forza  pubblica  ai  fini  dell'esecuzione di provvedimenti di
rilascio  di  immobili  urbani  adibiti  ad  uso abitativo, da ultimo
prorogato  dall'articolo  1  della  legge 4 novembre 1996, n. 566, e'
ulteriormente prorogato fino al 31 gennaio 1998.