IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni in materia di attivita' liberoprofessionale intramuraria del personale medico e delle altre professionalita' della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale, al fine di superare incertezze interpretative e di portare rapidamente ed uniformemente a compimento il gia' avviato processo di attivazione di detta attivita', nell'interesse della corretta organizzazione del servizio ed allo scopo di perseguire gli obiettivi finanziari della legge 23 dicembre 1996, n. 662; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 giugno 1997; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanita', di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e per la funzione pubblica e gli affari regionali; E m a n a il seguente decretolegge: Art. 1. Competenze del Ministero della sanita' 1. Con il decreto del Ministro della sanita', di cui al comma 14 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono individuate, in attuazione dei commi 8, 11 e 12 dello stesso articolo 1, le caratteristiche dell'attivita' libero - professionale intramuraria del personale medico e delle altre professionalita' della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale, le categorie professionali e gli enti o soggetti ai quali si applicano le disposizioni sull'attivita' intramuraria; sono, altresi', disciplinate l'opzione tra attivita' libero - professionale intramuraria ed extramuraria, le modalita' del controllo del rispetto delle disposizioni sull'incompatibilita', le attivita' di consulenza e consulto.