Art. 2. Modificazione della legge 23 dicembre 1996, n. 662 1. L'ultimo periodo del comma 143 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' sostituito dal seguente: "Di conseguenza, a decorrere dal 1 gennaio 1997, non si applicano alla regione Valle d'Aosta e alle province autonome di Trento e Bolzano le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 16, primo periodo, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 30, 32, 34, 35, 36, 37 e 38 dell'articolo 1.".