Art. 2.
         Modificazione della legge 23 dicembre 1996, n. 662
  1.  L'ultimo  periodo  del comma 143 dell'articolo 1 della legge 23
dicembre 1996, n. 662, e' sostituito dal seguente: "Di conseguenza, a
decorrere  dal  1  gennaio  1997, non si applicano alla regione Valle
d'Aosta  e alle province autonome di Trento e Bolzano le disposizioni
di  cui  ai  commi 1, 2, 3, 4, 16, primo periodo, 17, 19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 27, 30, 32, 34, 35, 36, 37 e 38 dell'articolo 1.".