Art. 4.
            Principi di organizzazione e dati informativi
                dell'attivita' libero - professionale
  1.  Il Ministro della sanita', sentita la Conferenza permanente per
i  rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, emana le
linee guida dell'organizzazione dell'attivita' libero - professionale
intramuraria.  Dette  linee  guida,  per  gli  aspetti riguardanti il
personale  universitario  e  le  esigenze  della  didattica  e  della
ricerca,  sono emanate di concerto con il Ministro dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica.
  2.  Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro
il  15  settembre  1997, comunicano al Ministero della sanita' i dati
necessari  per la relazione di quest'ultimo al Parlamento sullo stato
di  attuazione  dell'attivita'  libero - professionale intramuraria e
sulle  misure dirette ad incentivare il ricorso alle prestazioni rese
in regime di libera professione.