Art. 4. Principi di organizzazione e dati informativi dell'attivita' libero - professionale 1. Il Ministro della sanita', sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, emana le linee guida dell'organizzazione dell'attivita' libero - professionale intramuraria. Dette linee guida, per gli aspetti riguardanti il personale universitario e le esigenze della didattica e della ricerca, sono emanate di concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica. 2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 15 settembre 1997, comunicano al Ministero della sanita' i dati necessari per la relazione di quest'ultimo al Parlamento sullo stato di attuazione dell'attivita' libero - professionale intramuraria e sulle misure dirette ad incentivare il ricorso alle prestazioni rese in regime di libera professione.