Art. 5.
                          Entrata in vigore
  1.  Il  presente  decreto  entra  in  vigore il giorno successivo a
quello   della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Dato a Roma, addi' 20 giugno 1997
                              SCALFARO
                                   Prodi,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei Ministri
                                   Bindi, Ministro della sanita'
                                   Treu, Ministro del lavoro e della
                                  previdenza sociale
                                   Bassanini,    Ministro    per   la
                                  funzione   pubblica  e  gli  affari
                                  regionali
 Visto, il Guardasigilli: Flick