(Protocollo - art. 1)
                                                             Allegato 
  PROTOCOLLO RELATIVO ALLE CONSEGUENZE DELL'ENTRATA IN  VIGORE  DELLA
CONVENZIONE DI DUBLINO AL RIGUARDO DI DETERMINATE DISPOSIZIONI  DELLA
CONVENZIONE DI APPLICAZIONE DELL'ACCORDO DI SCHENGEN. 
  Gli Stati parte del presente protocollo, 
  visto l'articolo 142 della convenzione di applicazione dell'accordo
di Schengen del 14 giugno 1985 tra i Governi degli Stati  dell'Uniore
economica Benelux, della Repubblica  federale  di  Germania  e  della
Repubblica francese, cui hanno aderito la Repubblica italiana  il  27
novembre 1990, il Regno di Spagna e la Repubblica  portoghese  il  25
giugno 1991 e la Repubblica ellenica il  6  novembre  1992,  relativa
alla eliminazione  graduale  dei  controlli  alle  frontiere  comuni,
firmata a Schengen il 19 giugno 1990 (convenzione di applicazione del
1990), 
  ritenendo che la convenzione  relativa  alla  determinazione  dello
Stato responsabile dell'esame delle domande di asilo presentate negli
Stati membri delle Comunita' europee, firmata a Dublino il 15  giugno
1990 e' una convenzione conclusa tra gli Stati membri delle Comunita'
europee in vista della realizzazione di uno  spazio  senza  frontiere
interne,  ai  sensi  dell'articolo   142.1   della   convenzione   di
applicazione del 1990, 
   hanno convenuto quanto segue: 
                             Articolo 1 
  A  decorrere  dall'entrata  in  vigore  della   convenzione   sulla
determinazione dello Stato competente per l'esame di una  domanda  di
asilo presentata in uno degli Stati membri delle  Comunita'  europee,
firmata a Dublino il 15 giugno 1990, cessano di essere applicabili le
disposizioni del capitolo 7 del titolo II, nonche' le definizioni  di
"domanda di asilo", "richiedente l'asilo" e  "esame  di  una  domanda
d'asilo"  che  figurano   all'articolo   1   della   convenzione   di
applicazione del 1990.