Allegato PROTOCOLLO RELATIVO ALLE CONSEGUENZE DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLA CONVENZIONE DI DUBLINO AL RIGUARDO DI DETERMINATE DISPOSIZIONI DELLA CONVENZIONE DI APPLICAZIONE DELL'ACCORDO DI SCHENGEN. Gli Stati parte del presente protocollo, visto l'articolo 142 della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i Governi degli Stati dell'Uniore economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese, cui hanno aderito la Repubblica italiana il 27 novembre 1990, il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese il 25 giugno 1991 e la Repubblica ellenica il 6 novembre 1992, relativa alla eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata a Schengen il 19 giugno 1990 (convenzione di applicazione del 1990), ritenendo che la convenzione relativa alla determinazione dello Stato responsabile dell'esame delle domande di asilo presentate negli Stati membri delle Comunita' europee, firmata a Dublino il 15 giugno 1990 e' una convenzione conclusa tra gli Stati membri delle Comunita' europee in vista della realizzazione di uno spazio senza frontiere interne, ai sensi dell'articolo 142.1 della convenzione di applicazione del 1990, hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 A decorrere dall'entrata in vigore della convenzione sulla determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri delle Comunita' europee, firmata a Dublino il 15 giugno 1990, cessano di essere applicabili le disposizioni del capitolo 7 del titolo II, nonche' le definizioni di "domanda di asilo", "richiedente l'asilo" e "esame di una domanda d'asilo" che figurano all'articolo 1 della convenzione di applicazione del 1990.