(Protocollo - art. 3)
                             Articolo 3 
  1. Il presente protocollo e' soggetto a  ratifica,  approvazione  o
accettazione. Gli strumenti di ratifica, approvazione o  accettazione
saranno depositati presso il Governo del Granducato  di  Lussemburgo;
quest'ultimo notifica il deposito a tutte le parti contraenti. 
  2. Il presente protocollo entra  in  vigore  il  primo  giorno  del
secondo  mese  successivo  al  deposito  dell'ultimo   strumento   di
ratifica, approvazione o accettazione da  parte  degli  Stati  per  i
quali la convenzione di applicazione del 1990 e' entrata in vigore. 
  Per gli altri Stati, esso entra  in  vigore  il  primo  giorno  del
secondo mese successivo al deposito dei loro strumenti  di  ratifica,
approvazione o accettazione, ma non prima del giorno dell'entrata  in
vigore del presente protocollo conformemente a  quanto  stabilito  al
comma precedente. 
  3. Il Governo  del  Granducato  di  Lussemburgo  notifica  la  data
dell'entrata in vigore a tutte le Parti contraenti. 
  In fede di che, i sottoscritti, debitamente abilitati a  tal  fine,
hanno apposto le loro firme in calce al presente protocollo. 
  Fatto a Bonn, il ventisei aprile  millenovecentonovantaquattro,  in
esemplare unico, nelle lingue francese,  greca,  italiana,  olandese,
portoghese, spagnola e tedesca, il cui testo in  ciascuna  di  queste
lingue fa ugualmente fede ed e' depositato negli archivi del  Governo
del Granducato del Lussemburgo, che provvedera'  a  rimetterne  copia
certificata conforme a ciascuno degli Stati membri.