(Accordo- art. 1)
                              ALLEGATO 
                      TRADUZIONE NON UFFICIALE 
                    ACCORDO DI SICUREZZA DELL'UEO 
Le Alte Parti  Contraenti,  di  seguito  designate  "le  Parti",  del
Trattato di collaborazione in materia economica, sociale e  culturale
e di legittima difesa collettiva, firmato a  Bruxelles  il  17  marzo
1948 e successivamente modificato e completato dal Protocollo firmato
a Parigi il 23 ottobre 1954 nonche' dagli altri Protocolli ed Annessi
che fanno parte integrante di questo documento, di seguito denominato
"il Trattato". 
-  in  considerazione  delle  decisioni  adottate  dalle  Alte  Parti
contraenti del Trattato istitutivo  dell'Unione  Europea  per  quanto
concerne l'attuazione di una politica estera e di  sicurezza  comune,
ivi  compresa  la  Dichiarazione  relativa   all'Unione   dell'Europa
occidentale; 
-  affermando  che  le  consultazioni  politiche,  la  collaborazione
tecnica o  industriale,  un'efficace  cooperazione  e  pianificazione
operativa nel quadro di missioni a carattere umanitario, di attivita'
di  mantenimento  della  pace  e  di  operazioni  di  gestione  delle
situazioni di crisi facilitano la realizzazione degli  obiettivi  del
Trattato e della summenzionata Dichiarazione; 
- considerando che le attivita' basate sulla realizzazione di  questi
obiettivi necessitano di uno scambio di informazioni e  di  materiale
classificato tra le Parti; 
- consapevoli della necessita' di  una  revisione  della  Risoluzione
relativa  alla  sicurezza,   dell'Unione   dell'Europa   occidentale,
adottata dal Consiglio dell'UEO nel documento E(90) 53, del 21 maggio
1990; 
- agenti a loro nome ed a nome dell'Unione dell'Europa occidentale; 
Hanno convenuto quanto segue: 
Articolo 1 
Le Parti 
1) vigilano sulla protezione e sulla salvaguardia delle  informazioni
e del materiale classificato delle altre Parti; 
2) adottano la classificazione di sicurezza stabilita  da  una  Parte
per le informazioni ed il materiale da essa promulgati, e fanno tutto
il possibile per assicurare la  protezione  di  tali  informazioni  e
materiale; 
3) si astengono da utilizzare tali informazioni e materiale per  fini
diversi da  quelli  previsti  dal  Trattato  o  per  le  decisioni  e
risoluzioni inerenti ad esso; 
4) si astengono dal comunicare tali informazioni e materiale a  Parti
terze senza l'accordo dell'autorita' di origine.