(Accordo- art. 10)
Articolo 10 
Il presente Accordo potra' essere denunciato da  ciascuna  Parte  per
mezzo di un preavviso scritto di denuncia indirizzato al Depositario,
il quale ne informera'  tutte  le  altre  Parti.  La  denuncia  avra'
effetto un anno dopo che il depositario  l'avra'  ricevuta.  Tuttavia
essa non pregiudica gli obblighi stipulati ed i diritti o le facolta'
acquisite anteriormente dalle Parti ai sensi delle norme del presente
Accordo. 
In  fede  di  che,  i  sopra   citati   rappresentanti,   debitamente
autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno  firmato  il  presente
Accordo. 
Fatto a Bruxelles il 28 marzo 1995, in un unico esemplare  in  lingua
francese ed inglese, ciascun testo facente ugualmente fede, il  quale
sara'  consegnato  agli  archivi  del  Governo  Belga  il  quale   ne
trasmettera'  copie  certificate  conformi  a  ciascuno  degli  altri
firmatari.