Articolo 10 Il presente Accordo potra' essere denunciato da ciascuna Parte per mezzo di un preavviso scritto di denuncia indirizzato al Depositario, il quale ne informera' tutte le altre Parti. La denuncia avra' effetto un anno dopo che il depositario l'avra' ricevuta. Tuttavia essa non pregiudica gli obblighi stipulati ed i diritti o le facolta' acquisite anteriormente dalle Parti ai sensi delle norme del presente Accordo. In fede di che, i sopra citati rappresentanti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo. Fatto a Bruxelles il 28 marzo 1995, in un unico esemplare in lingua francese ed inglese, ciascun testo facente ugualmente fede, il quale sara' consegnato agli archivi del Governo Belga il quale ne trasmettera' copie certificate conformi a ciascuno degli altri firmatari.