Articolo 2 In applicazione dell'Articolo 1 del presente Accordo, le Parti istituiscono un'organizzazione, e programmi nazionali di sicurezza fondati sui principi di base e sulle norme minime concordate in materia; tali programmi dovranno essere attuati nell'ambito dei sistemi di protezione nazionali in modo che una normativa comune possa essere applicata al riguardo.