(Accordo- art. 2)
Articolo 2 
In applicazione  dell'Articolo  1  del  presente  Accordo,  le  Parti
istituiscono un'organizzazione, e programmi  nazionali  di  sicurezza
fondati sui principi di base  e  sulle  norme  minime  concordate  in
materia; tali  programmi  dovranno  essere  attuati  nell'ambito  dei
sistemi di protezione nazionali in  modo  che  una  normativa  comune
possa essere applicata al riguardo.