(Accordo- art. 3)
Articolo 3 
1)  Le  Parti  devono  accertarsi  che  ogni  cittadino  -  il  quale
nell'esercizio delle sue funzioni ufficiali abbia  bisogno  di  avere
accesso ad informazioni o materiali classificati come riservato o con
un grado superiore di riservatezza, o che potrebbe  avere  accesso  a
tali informazioni - abbia un  nulla  osta  di  sicurezza  appropriato
prima della sua entrata in funzione. 
2) La procedura di abilitazione per il nulla osta di  sicurezza  deve
mirare a determinare se una persona puo' in considerazione della  sua
lealta' e affidabilita', avere accesso ad  informazioni  classificate
senza che cio' costituisca un rischio per la sicurezza. 
3) Su richiesta le Parti si prestano  reciprocamente  assistenza  per
quanto concerne  la  procedura  di  abilitazione  al  nulla  osta  di
sicurezza.