Articolo 3 1) Le Parti devono accertarsi che ogni cittadino - il quale nell'esercizio delle sue funzioni ufficiali abbia bisogno di avere accesso ad informazioni o materiali classificati come riservato o con un grado superiore di riservatezza, o che potrebbe avere accesso a tali informazioni - abbia un nulla osta di sicurezza appropriato prima della sua entrata in funzione. 2) La procedura di abilitazione per il nulla osta di sicurezza deve mirare a determinare se una persona puo' in considerazione della sua lealta' e affidabilita', avere accesso ad informazioni classificate senza che cio' costituisca un rischio per la sicurezza. 3) Su richiesta le Parti si prestano reciprocamente assistenza per quanto concerne la procedura di abilitazione al nulla osta di sicurezza.