(Accordo- art. 4)
Articolo 4 
L'Articolo 1 del presente  Accordo  riguarda  le  informazioni  ed  i
materiali classificati che una delle Parti  comunica  ad  un'altra  o
mette a sua disposizione, o  comunica  ad  organismi  sussidiari  del
Consiglio o mette a loro disposizione, e reciprocamente.