Articolo 8 1) Il presente Accordo e' aperto alla firma degli Stati parti al Trattato di collaborazione in materia economica, sociale e culturale e di legittima difesa collettiva, firmato a Bruxelles il 17 marzo 1948 e successivamente modificato e completato dal Protocollo firmato a Parigi il 23 ottobre 1954, nonche' dagli altri Protocolli ed Annessi che formano parte integrante di questo documento. 2) E' depositario del presente Accordo il Governo del Belgio. 3) Gli Stati possono manifestare il loro consenso ad essere vincolati dal presente Accordo mediante: a) firma senza riserva per quanto riguarda la ratifica l'accettazione o l'approvazione, oppure b) firma con riserva di ratifica, di accettazione o di approvazione, seguita da ratifica, da accettazione o da approvazione, oppure c) adesione. 4) Il presente Accordo entra in vigore trenta giorni dopo la data alla quale quattro Stati hanno sia firmato l'accordo senza riserva per quanto riguarda la ratifica, l'accettazione o l'approvazione, sia depositato uno strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione. 5) Per ogni Stato che deposita uno strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione del presente Accordo o di adesione a quest'ultimo dopo che gli adempimenti per l'entrata in vigore siano stati espletati, la ratifica, l'accettazione, l'approvazione o l'adesione avranno effetto trenta giorni dopo la data del deposito.