(Accordo- art. 8)
Articolo 8 
1) Il presente Accordo e' aperto alla  firma  degli  Stati  parti  al
Trattato di collaborazione in materia economica, sociale e  culturale
e di legittima difesa collettiva, firmato a  Bruxelles  il  17  marzo
1948 e successivamente modificato e completato dal Protocollo firmato
a Parigi il 23  ottobre  1954,  nonche'  dagli  altri  Protocolli  ed
Annessi che formano parte integrante di questo documento. 
2) E' depositario del presente Accordo il Governo del Belgio. 
3) Gli Stati possono manifestare il loro consenso ad essere vincolati
dal presente Accordo mediante: 
   a)  firma  senza  riserva  per   quanto   riguarda   la   ratifica
   l'accettazione o l'approvazione, oppure 
   b)  firma  con  riserva  di  ratifica,  di   accettazione   o   di
   approvazione,  seguita  da  ratifica,   da   accettazione   o   da
   approvazione, oppure 
   c) adesione. 
4) Il presente Accordo entra in vigore trenta  giorni  dopo  la  data
alla quale quattro Stati hanno sia firmato  l'accordo  senza  riserva
per quanto riguarda la ratifica, l'accettazione o l'approvazione, sia
depositato  uno  strumento   di   ratifica,   di   accettazione,   di
approvazione o di adesione. 
5) Per  ogni  Stato  che  deposita  uno  strumento  di  ratifica,  di
accettazione o di approvazione del presente Accordo o di  adesione  a
quest'ultimo dopo che gli adempimenti per l'entrata in  vigore  siano
stati  espletati,  la  ratifica,  l'accettazione,  l'approvazione   o
l'adesione avranno effetto trenta giorni dopo la data del deposito.