(Accordo- art. 9)
Articolo 9 
1) Dopo la sua entrata in vigore, il presente  Accordo  sara'  aperto
all'adesione degli Stati divenuti parti al Trattato di collaborazione
in materia economica, sociale  e  culturale  e  di  legittima  difesa
collettiva, firmato a Bruxelles il 17 marzo  1948  e  successivamente
modificato e completato dal Protocollo firmato a Parigi il 23 ottobre
1954, nonche' dagli altri  Protocolli  ed  Annessi  che  fanno  parte
integrante di questo documento. 
2) Per ogni Stato che vi abbia aderito, l'Accordo entrera' in  vigore
trenta giorni dopo la data di deposito dello  strumento  di  adesione
presso il Depositario.