Art. 5
                 (Pensioni di invalidita' specifica)

  1.  Gli  iscritti  al  Fondo  appartenenti  alle categorie indicate
all'articolo  4,  commi  2,  3 e 4, anche se iscritti successivamente
alla  data  del  31  dicembre  1995,  hanno  diritto alla pensione di
invalidita' specifica alle seguenti condizioni:
    a) abbiano raggiunto il trentesimo anno di eta';
    b)   abbiano   perduto   la   capacita'   di   lavoro   specifica
nell'esercizio dell'attivita' professionale abituale o prevalente per
infermita', difetto fisico o mentale, in modo totale e permanente;
    c)  siano  trascorsi  almeno  cinque  anni  dalla  data di inizio
dell'assicurazione;
    d) possano far valere almeno 600 contributi giornalieri versati o
accreditati,  dei quali almeno 120 nel triennio precedente la data di
presentazione della domanda di pensione;
    e)  i  contributi di cui alla lettera d) devono risultare versati
per  lavoro  svolto  nella  sola  attivita'  professionale abituale e
prevalente    per   la   quale   e'   richiesto   il   riconoscimento
dell'invalidita' specifica.
  2.  Il primo, secondo e terzo comma dell'articolo 8 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420, sono abrogati.
 
           Note all'art. 5:
            - L'art.  8 del D.P.R.   n.  1420/1971,  come  modificato
          dal presente articolo con l'abrogazione del primo,  secondo
          e terzo comma, risulta il seguente:
            "Art.  8.   - L'ente  ha diritto  di sottoporre  a visita
          medica  gli  assicurati    richiedenti    la       pensione
          d'invalidita'      specifica     per  l'accertamento    del
          requisito previsto  alla  lettera  b) del  primo comma.  Ha
          altresi'  il  diritto  di sottoporre  a  visita medica   di
          revisione  i pensionati.   In entrambi i casi il  rifiuto a
          presentarsi alle visite mediche e' motivo  sufficiente  per
          denegare  la  pensione  o per sospendere il pagamento delle
          rate di pensione.
            La pensione di  invalidita' specifica decorre dal   primo
          giorno  del mese successivo a quello di presentazione della
          relativa domanda".