Art. 3.
      Riscatto di periodi di lavoro all'estero e di aspettativa

  1.  La  facolta'  di  riscatto, prevista dall'articolo 51, comma 2,
della legge 30 aprile 1969, n. 153, come modificato dall'articolo 2 -
octies  del  decreto  -  legge  2  marzo 1974, n. 30, convertito, con
modificazioni,  dalla legge 16 aprile 1974, n. 114, e' estesa a tutti
gli  iscritti  ai  Fondi  sostitutivi ed esclusivi dell'assicurazione
generale  obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti
ed il relativo onere e' dovuto dall'assicurato nella misura intera.
  2.  Ai lavoratori, collocati in aspettativa ai sensi della legge 11
febbraio  1980,  n. 26, come integrata dalla legge 25 giugno 1985, n.
333,  e' data facolta' di procedere al riscatto, in tutto o in parte,
dei  periodi  di  fruizione  dell'aspettativa  medesima che non siano
coperti da contribuzione obbligatoria, volontaria o figurativa presso
forme di previdenza obbligatoria.
 
           Note all'art. 3:
            -    Il comma   2 dell'art.   51   della legge  30 aprile
          1969, n.  153 (Revisione  degli ordinamenti   pensionistici
          e  norme    in  materia    di  sicurezza   sociale) e'   il
          seguente: "La  facolta'  di riscatto,  da esercitarsi   nei
          modi  previsti dal  citato  art. 13  della legge  12 agosto
          1962,   n. 1338,  e' estesa  a tutti  i cittadini  italiani
          che abbiano prestato  lavoro  subordinato  all'estero,  nel
          territorio  libico  o  delle    ex  colonie   italiane, non
          coperto  da    assicurazione  sociale  riconosciuta   dalla
          legislazione italiana".
            -    L'art.   2-octies    del   decreto-legge   2   marzo
          1974,  n.  30, convertito, con modificazioni,  dalla  legge
          16 aprile 1974, n. 114, e' il seguente:
            "Art.   2-octies     (Riscatto  di  periodi    di  lavoro
          all'estero).  - Nei casi  previsti dall'art.   51,  secondo
          comma,  della   legge 30  aprile 1969, n. 153,  l'onere del
          riscatto, determinato con  le modalita' di cui all'art.  13
          della  legge  12  agosto  1962,  n.    1338, e' ridotto del
          cinquanta per cento".
            - Si reputa opportuno riportare  per    intero  il  testo
          della  legge  11  febbraio  1980,  n.  26 (pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale 21 febbraio 1980, n. 51),  recante norme
          relative al  collocamento in aspettativa  dei    dipendenti
          dello  Stato il  cui coniuge,  anche esso  dipendente dello
          Stato, sia chiamato a prestare servizio all'estero:
            "Art.  1.  - L'impiegato  dello Stato, il  cui coniuge  -
          dipendente   civile   o      militare   della      pubblica
          amministrazione   -     presti  servizio  all'estero,  puo'
          chiedere  di    essere  collocato  in  aspettativa  qualora
          l'amministrazione  non  ritenga  di   poterlo  destinare  a
          prestare servizio nella stessa localita' in cui si trova il
          coniuge,  o qualora non sussistano i presupposti per un suo
          trasferimento nella localita' in questione".
            "Art.  2.    -  L'aspettativa,    concessa  sulla    base
          dell'art.  1 della presente legge,  puo' avere una   durata
          corrispondente  al    periodo di tempo   in cui  permane la
          situazione che  l'ha originata.  Essa puo' essere  revocata
          in  qualunque    momento  per  ragioni   di servizio   o in
          difetto   di     effettiva   permanenza   all'estero    del
          dipendente    in aspettativa.   L'impiegato  in aspettativa
          non  ha  diritto ad  alcun assegno".
            "Art.  3. -  Il tempo  trascorso in  aspettativa concessa
          ai sensi dell'art.   1 della   presente  legge    non    e'
          computato    ai  fini    della  progressione di   carriera,
          dell'attribuzione degli  aumenti periodici di  stipendio  e
          del trattamento di quiescenza o previdenza.
            L'impiegato  che  cessa    da  tale  posizione prende nel
          ruolo il posto di  anzianita'   che  gli  spetta,   dedotto
          il  tempo   passato  in aspettativa".
            "Art.  4.  - Qualora  l'aspettativa  si  protragga  oltre
          un    anno, l'amministrazione ha  facolta' di utilizzare il
          posto corrispondente ai  fini  delle  assunzioni.  In   tal
          caso,   l'impiegato   che   cessa dall'aspettativa occupa -
          ove non vi siano vacanze    disponibili  -  un  posto    in
          soprannumero  da  riassorbirsi al  verificarsi della  prima
          vacanza".
            -    Il  testo   della legge   25 giugno   1985, n.   333
          (Estensione  dei benefici di  cui alla legge   11  febbraio
          1980,  n.  26,    ai  dipendenti statali   il   cui coniuge
          presti  servizio  all'estero per   conto   di soggetti  non
          statali), e' il seguente:
            "Articolo  unico.    -  Il   dipendente statale,   il cui
          coniuge presti servizio all'estero per conto di    soggetti
          non statali, puo' chiedere il collocamento in aspettativa a
          norma della legge 11 febbraio 1980, n. 26".