Art. 4. Modalita' dei riscatti 1. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 2 sono estese a tutti i casi di riscatto per i quali, ai fini del calcolo dell'onere, si applica l'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338.
Note all'art. 4: - Per il testo dell'art. 13 della legge n. 1338/1962 si veda in nota all'art. 2.