Art. 4.
                       Modalita' dei riscatti

  1.  Le  disposizioni  di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 2 sono
estese  a  tutti  i casi di riscatto per i quali, ai fini del calcolo
dell'onere,  si  applica l'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n.
1338.
 
           Note all'art. 4:
            -  Per   il testo dell'art.  13 della legge  n. 1338/1962
          si  veda in nota all'art. 2.