Art. 5. 
Estensione del regime della prosecuzione volontaria INPS  alle  altre
                         forme di previdenza 
 
  1.  Le  disposizioni  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1432, e alla legge 18 febbraio  1983,
n. 47, e successive modificazioni ed  integrazioni,  come  modificate
dal presente capo, sono estese agli iscritti ai fondi sostitutivi  ed
esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria ed  alla  gestione
di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. 
  2. L'autorizzazione alla prosecuzione  volontaria  e'  concessa  se
l'assicurato nel quinquennio precedente la domanda puo'  far  valere,
nella gestione presso la quale  chiede  di  effettuare  i  versamenti
volontari, uno dei seguenti  requisiti  di  effettiva  contribuzione,
anche non continuativa: 
    a) 36 contributi mensili; 
    b) 156 contributi settimanali; 
    c) 279 contributi giornalieri agricoli per gli uomini; 
    d) 186 contributi giornalieri agricoli per le donne e i giovani; 
    e) 65 settimane per  i  lavoratori  addetti  esclusivamente  alle
lavorazioni  di  cui  agli  articoli  40,  n.  9,  e  76  del   regio
decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155. 
Resta fermo il requisito di anzianita' contributiva ridotta  previsto
dagli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 16  settembre  1996,  n.
564, che trova applicazione anche per i casi di assicurazione di  cui
all'articolo 2, comma 26, della citata legge n. 335 del 1995. 
  3. Ai fini del computo del  quinquennio  di  cui  al  comma  2,  si
applicano le disposizioni contenute nell'articolo 3 del  decreto  del
Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1432,  e  successive
modificazioni ed integrazioni. 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore  per  effetto
delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio  legis",  viene
riportato  nella  versione  originariamente  pubblicata  in  Gazzetta
Ufficiale. 
  La prima versione in vigore dell'articolo, oggetto di  modifica  da
parte  del  D.Lgs.  29  giugno  1998,  n.  278,   e'   visualizzabile
nell'aggiornamento successivo dello stesso. 
 
           Note all'art. 5: 
            - Il decreto del Presidente della Repubblica 31  dicembre
          1971, n. 1432 (Riordinamento della prosecuzione  volontaria
          dell'assicurazione  obbligatoria  per   l'invalidita',   la
          vecchiaia  ed  i  superstiti  e  per  la  tubercolosi)   e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 maggio 1972, n. 131. 
            -  Il  testo  della  legge  18  febbraio  1983,   n.   47
          (Riordinamento      della      prosecuzione      volontaria
          dell'assicurazione  obbligatoria  per   l'invalidita',   la
          vecchiaia ed i superstiti)  e'  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 25 febbraio 1983, n. 55. 
            - Per il testo del comma 26 dell'art. 2  della  legge  n.
          335/1995, si veda in nota all'art. 2. 
            - Gli articoli 40, n. 9, e 76 del regio  decreto-legge  4
          ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla
          legge  6  aprile   1936,   n.   1155   (Perfezionamento   e
          coordinamento legislativo della previdenza sociale) sono  i
          seguenti: 
            "Art.  40.  -   Non   sono   soggetti   all'assicurazione
          obbligatoria per la disoccupazione involontaria: 
             1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 (omissis); 
            9 coloro che siano occupati esclusivamente in lavorazioni
          che si compiano annualmente in determinati 
          periodi di durata inferiore ai sei mesi". 
            "Art. 76. - La disoccupazione  nei  periodi  di  stagione
          morta,  per  le  lavorazioni  soggette   a   disoccupazione
          stagionale, e quella relativa a periodi di  sosta,  per  le
          lavorazioni soggette a normali periodi di sospensione,  non
          danno diritto all'indennita'. 
            Con decreto del Ministro per le corporazioni, sentito  il
          parere  del  Comitato   speciale   e   delle   associazioni
          professionali interessate,  saranno  stabilite  le  tabelle
          delle industrie aventi disoccupazione stagionale o  normali
          periodi di sospensione. 
            Quando  la  disoccupazione  derivi  da   dimissioni,   da
          licenziamento in tronco, o da  astensione  dal  lavoro  nei
          casi previsti dall'art. 502 del codice penale,  il  periodo
          indennizzabile e' ridotto di trenta giorni  dalla  data  di
          cessazione dal  lavoro,  fermo  restando  il  disposto  del
          penultimo comma dell'art. 73. 
            Non e' dovuta l'indennita' di disoccupazione  durante  il
          periodo di rocovero o di cura a domicilio per  tubercolosi,
          o  di  ricovero  in  altro  istituto  di  cura   a   carico
          dell'Istituto  ai  fini  della  prevenzione  o  della  cura
          dell'invalidita'". 
            - Gli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 16 settembre
          1996, n. 564 (Attuazione della delega  conferita  dall'art.
          1, comma 39, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in  materia
          di contribuzione figurativa e di copertura assicurativa per
          periodi non coperti da contribuzione) cosi' recitano: 
            "Art. 7 (Periodi intercorrenti tra un rapporto di  lavoro
          e l'altro  nel  caso  di  lavori  discontinui,  stagionali,
          temporanei).   -    1.    In    favore    degli    iscritti
          all'assicurazione generale obbligatoria per  l'invalidita',
          la  vecchiaia  e  i  superstiti  e  alle  forme   di   essa
          sostitutive ed esclusive, che svolgono attivita' da  lavoro
          dipendente in forma stagionale, temporanea o discontinua, i
          periodi intercorrenti successivi al 31 dicembre  1996,  non
          coperti da contribuzione obbligatoria o figurativa  possono
          essere riscattati, a domanda, mediante il versamento  della
          riserva matematica secondo le modalita' di cui all'art.  13
          della  legge  12  agosto  1962,  n.  1338,   e   successive
          modificazioni ed integrazioni. 
            2. Per i periodi di cui al comma 1, i  soggetti  indicati
          nel  comma  medesimo   possono   essere   autorizzati,   in
          alternativa, alla prosecuzione  volontaria  del  versamento
          dei contributi nel fondo pensionistico di  appartenenza  ai
          sensi della  legge  18  febbraio  1983,  n.  47.  Per  tale
          autorizzazione e' richiesto il possesso di almeno  un  anno
          di contribuzione nell'ultimo quinquennio ad 
          uno dei regimi assicurativi di cui al comma 1. 
            3. Ai fini dell'esercizio della facolta' di cui ai  commi
          1 e 2, i soggetti interessati devono  provare  la  regolare
          iscrizione nelle liste di collocamento e il permanere dello
          stato di disoccupazione per tutto il  periodo  per  cui  si
          chiede  la  copertura  mediante  riscatto  o  contribuzione
          volontaria". 
            "Art.  8  (Periodi  intercorrenti  nel  lavoro  a   tempo
          parziale di tipo verticale o ciclico). - 1. In favore degli
          iscritti  all'assicurazione   generale   obbligatoria   per
          l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti e alle forme  di
          essa sostitutive ed esclusive, che  svolgono  attivita'  di
          lavoro dipendente con contratti di lavoro a tempo  parziale
          di tipo verticale o ciclico, i periodi,  successivi  al  31
          dicembre  1996,  di  non  effettuazione  della  prestazione
          lavorativa,  non  coperti  da  contribuzione  obbligatoria,
          possono  essere  riscattati,   a   domanda,   mediante   il
          versamento della riserva matematica secondo le modalita' di
          cui all'art. 13 della legge 12  agosto  1962,  n.  1338,  e
          successive modificazioni ed integrazioni. 
            2. Per i periodi di cui al comma 1, i  soggetti  indicati
          nel  comma  medesimo   possono   essere   autorizzati,   in
          alternativa, alla prosecuzione  volontaria  del  versamento
          dei contributi nel fondo pensionistico di  appartenenza  ai
          sensi della  legge  18  febbraio  1983,  n.  47.  Per  tale
          autorizzazione e' richiesto il possesso di almeno  un  anno
          di contribuzione nell'ultimo quinquennio ad 
          uno dei regimi assicurativi di cui al comma 1. 
            3. Ai fini dell'esercizio della facolta' di cui ai  commi
          1 e 2, i soggetti interessati devono provare  lo  stato  di
          occupazione a tempo parziale di cui al comma 1 per tutto il
          periodo per cui si chiede la copertura mediante riscatto  o
          contribuzione volontaria. 
            Il presente decreto,  munito  del  sigillo  dello  Stato,
          sara'  inserito  nella  Raccolta   ufficiale   degli   atti
          normativi della Repubblica italiana.  E'  fatto  obbligo  a
          chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare". 
            - Per il testo del comma 26 dell'art. 2  della  legge  n.
          335/1995 si veda in nota all'art. 2. 
            - Il testo dell'art. 3 del decreto del  Presidente  della
          Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1432, e' il seguente: 
            "Art. 3. - Sono esclusi dal computo del  quinquennio  per
          l'accertamento dei  requisiti  contributivi  stabiliti  dal
          precedente art. 1 ai fini dell'autorizzazione al versamento
          dei contributi volontari: 
            i periodi di servizio militare e quelli equiparati di 
          cui all'art. 49 della legge 30 aprile 1969, n. 153; 
            i periodi di malattia, di cui all'art. 56, lettera a), n.
          2,  del  R.D.L.  4  ottobre  1935,  n.  1827,  riconosciuti
          nell'assicurazione  obbligatoria  per   l'invalidita',   la
          vecchiaia ed  i  superstiti,  nonche'  quelli  eccedenti  i
          limiti stabiliti dal predetto articolo, purche'  risultanti
          da certificazione rilasciata da un ente previdenziale o  da
          una pubblica amministrazione ospedaliera; 
            i periodi di interruzione obbligatoria e facoltativa  del
          lavoro durante lo stato di gravidanza e  puerperio  di  cui
          alla  legge   sulla   tutela   delle   lavoratrici   madri,
          riconosciuti    nell'assicurazione     obbligatoria     per
          l'invalidita',  la  vecchiaia  ed  i  superstiti  ai  sensi
          dell'art. 56, lettera a), n. 3, del R.D.L. 4 ottobre  1935,
          n. 1827; 
            i periodi considerati dall'art. 4 della  legge  4  aprile
          1952, n. 218, e ogni altro periodo di contribuzione 
          figurativa prevista da disposizioni di legge; 
            i periodi di lavoro subordinato autonomo - che  avrebbero
          comportato  in  Italia  l'obbligo  assicurativo  ai  sensi,
          rispettivamente, del R.D.L. 4 ottobre 1935, n, 1827,  della
          legge 26 ottobre 1957, n. 1047, della legge 4 luglio  1959,
          n. 463, della legge 22 luglio 1966, n.  613,  e  successive
          modificazioni ed integrazioni - compiuti all'estero  e  non
          protetti,  per  qualsiasi  motivo,   agli   effetti   delle
          assicurazioni interessate in base ad accordi 
          o convenzioni internazionali; 
            i periodi intercorrenti tra  la  data  cui  si  riferisce
          l'ultimo  dei   contributi   trasferiti   all'assicurazione
          obbligatoria  per  l'invalidita',   la   vecchiaia   ed   i
          superstiti  da   un   fondo   di   previdenza   sostitutivo
          dell'assicurazione stessa, o che ne comporti l'esclusione o
          l'esonero, in applicazione della legge 2  aprile  1958,  n.
          322, e dell'art. 52 della legge 30 aprile 1969, n.  153,  o
          in altre disposizioni legislative, e la  data  di  notifica
          all'interessato dell'effettivo trasferimento 
          dei contributi stessi all'assicurazione predetta; 
            i periodi intercorrenti tra  la  data  cui  si  riferisce
          l'ultimo  dei   contributi   trasferiti   all'assicurazione
          obbligatoria  per  l'invalidita',   la   vecchiaia   ed   i
          superstiti da una assicurazione estera in  applicazione  di
          trattati, convenzioni o accordi  inernazionali  e  la  data
          dell'effettivo   trasferimento   dei   contributi    stessi
          all'assicurazione predetta; 
            i  periodi  occorsi  per  il  recupero   dei   contributi
          obbligatori omessi che risultino determinati  ai  fini  del
          perfezionamento dei requisiti previsti per l'autorizzazione
          ai versamenti volontari; 
            i  periodi  durante  i  quali   sono   rimasti   pendenti
          procedimenti giudiziari attinenti il rapporto assicurativo; 
            i periodi durante i quali il  richiedente  ha  goduto  di
          pensione di invalidita' poi revocata per  cessazione  dello
          stato invalidante; 
            i  periodi  intercorrenti   tra   la   data   dell'ultimo
          contributo di riscatto versato a norma degli articoli 50  e
          51, primo e secondo comma, della legge 30  prile  1969,  n.
          153 e la data di entrata in vigore della legge stessa".