Art. 5. Estensione del regime della prosecuzione volontaria INPS alle altre forme di previdenza 1. Le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1432, e alla legge 18 febbraio 1983, n. 47, e successive modificazioni ed integrazioni, come modificate dal presente capo, sono estese agli iscritti ai fondi sostitutivi ed esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria ed alla gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. 2. L'autorizzazione alla prosecuzione volontaria e' concessa se l'assicurato nel quinquennio precedente la domanda puo' far valere, nella gestione presso la quale chiede di effettuare i versamenti volontari, uno dei seguenti requisiti di effettiva contribuzione, anche non continuativa: a) 36 contributi mensili; b) 156 contributi settimanali; c) 279 contributi giornalieri agricoli per gli uomini; d) 186 contributi giornalieri agricoli per le donne e i giovani; e) 65 settimane per i lavoratori addetti esclusivamente alle lavorazioni di cui agli articoli 40, n. 9, e 76 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155. Resta fermo il requisito di anzianita' contributiva ridotta previsto dagli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, che trova applicazione anche per i casi di assicurazione di cui all'articolo 2, comma 26, della citata legge n. 335 del 1995. 3. Ai fini del computo del quinquennio di cui al comma 2, si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1432, e successive modificazioni ed integrazioni. --------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore per effetto delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio legis", viene riportato nella versione originariamente pubblicata in Gazzetta Ufficiale. La prima versione in vigore dell'articolo, oggetto di modifica da parte del D.Lgs. 29 giugno 1998, n. 278, e' visualizzabile nell'aggiornamento successivo dello stesso.
Note all'art. 5: - Il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1432 (Riordinamento della prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti e per la tubercolosi) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 maggio 1972, n. 131. - Il testo della legge 18 febbraio 1983, n. 47 (Riordinamento della prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 25 febbraio 1983, n. 55. - Per il testo del comma 26 dell'art. 2 della legge n. 335/1995, si veda in nota all'art. 2. - Gli articoli 40, n. 9, e 76 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155 (Perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale) sono i seguenti: "Art. 40. - Non sono soggetti all'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria: 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 (omissis); 9 coloro che siano occupati esclusivamente in lavorazioni che si compiano annualmente in determinati periodi di durata inferiore ai sei mesi". "Art. 76. - La disoccupazione nei periodi di stagione morta, per le lavorazioni soggette a disoccupazione stagionale, e quella relativa a periodi di sosta, per le lavorazioni soggette a normali periodi di sospensione, non danno diritto all'indennita'. Con decreto del Ministro per le corporazioni, sentito il parere del Comitato speciale e delle associazioni professionali interessate, saranno stabilite le tabelle delle industrie aventi disoccupazione stagionale o normali periodi di sospensione. Quando la disoccupazione derivi da dimissioni, da licenziamento in tronco, o da astensione dal lavoro nei casi previsti dall'art. 502 del codice penale, il periodo indennizzabile e' ridotto di trenta giorni dalla data di cessazione dal lavoro, fermo restando il disposto del penultimo comma dell'art. 73. Non e' dovuta l'indennita' di disoccupazione durante il periodo di rocovero o di cura a domicilio per tubercolosi, o di ricovero in altro istituto di cura a carico dell'Istituto ai fini della prevenzione o della cura dell'invalidita'". - Gli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564 (Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 39, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di contribuzione figurativa e di copertura assicurativa per periodi non coperti da contribuzione) cosi' recitano: "Art. 7 (Periodi intercorrenti tra un rapporto di lavoro e l'altro nel caso di lavori discontinui, stagionali, temporanei). - 1. In favore degli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti e alle forme di essa sostitutive ed esclusive, che svolgono attivita' da lavoro dipendente in forma stagionale, temporanea o discontinua, i periodi intercorrenti successivi al 31 dicembre 1996, non coperti da contribuzione obbligatoria o figurativa possono essere riscattati, a domanda, mediante il versamento della riserva matematica secondo le modalita' di cui all'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e successive modificazioni ed integrazioni. 2. Per i periodi di cui al comma 1, i soggetti indicati nel comma medesimo possono essere autorizzati, in alternativa, alla prosecuzione volontaria del versamento dei contributi nel fondo pensionistico di appartenenza ai sensi della legge 18 febbraio 1983, n. 47. Per tale autorizzazione e' richiesto il possesso di almeno un anno di contribuzione nell'ultimo quinquennio ad uno dei regimi assicurativi di cui al comma 1. 3. Ai fini dell'esercizio della facolta' di cui ai commi 1 e 2, i soggetti interessati devono provare la regolare iscrizione nelle liste di collocamento e il permanere dello stato di disoccupazione per tutto il periodo per cui si chiede la copertura mediante riscatto o contribuzione volontaria". "Art. 8 (Periodi intercorrenti nel lavoro a tempo parziale di tipo verticale o ciclico). - 1. In favore degli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti e alle forme di essa sostitutive ed esclusive, che svolgono attivita' di lavoro dipendente con contratti di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o ciclico, i periodi, successivi al 31 dicembre 1996, di non effettuazione della prestazione lavorativa, non coperti da contribuzione obbligatoria, possono essere riscattati, a domanda, mediante il versamento della riserva matematica secondo le modalita' di cui all'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e successive modificazioni ed integrazioni. 2. Per i periodi di cui al comma 1, i soggetti indicati nel comma medesimo possono essere autorizzati, in alternativa, alla prosecuzione volontaria del versamento dei contributi nel fondo pensionistico di appartenenza ai sensi della legge 18 febbraio 1983, n. 47. Per tale autorizzazione e' richiesto il possesso di almeno un anno di contribuzione nell'ultimo quinquennio ad uno dei regimi assicurativi di cui al comma 1. 3. Ai fini dell'esercizio della facolta' di cui ai commi 1 e 2, i soggetti interessati devono provare lo stato di occupazione a tempo parziale di cui al comma 1 per tutto il periodo per cui si chiede la copertura mediante riscatto o contribuzione volontaria. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare". - Per il testo del comma 26 dell'art. 2 della legge n. 335/1995 si veda in nota all'art. 2. - Il testo dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1432, e' il seguente: "Art. 3. - Sono esclusi dal computo del quinquennio per l'accertamento dei requisiti contributivi stabiliti dal precedente art. 1 ai fini dell'autorizzazione al versamento dei contributi volontari: i periodi di servizio militare e quelli equiparati di cui all'art. 49 della legge 30 aprile 1969, n. 153; i periodi di malattia, di cui all'art. 56, lettera a), n. 2, del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, riconosciuti nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, nonche' quelli eccedenti i limiti stabiliti dal predetto articolo, purche' risultanti da certificazione rilasciata da un ente previdenziale o da una pubblica amministrazione ospedaliera; i periodi di interruzione obbligatoria e facoltativa del lavoro durante lo stato di gravidanza e puerperio di cui alla legge sulla tutela delle lavoratrici madri, riconosciuti nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti ai sensi dell'art. 56, lettera a), n. 3, del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827; i periodi considerati dall'art. 4 della legge 4 aprile 1952, n. 218, e ogni altro periodo di contribuzione figurativa prevista da disposizioni di legge; i periodi di lavoro subordinato autonomo - che avrebbero comportato in Italia l'obbligo assicurativo ai sensi, rispettivamente, del R.D.L. 4 ottobre 1935, n, 1827, della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, della legge 4 luglio 1959, n. 463, della legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni - compiuti all'estero e non protetti, per qualsiasi motivo, agli effetti delle assicurazioni interessate in base ad accordi o convenzioni internazionali; i periodi intercorrenti tra la data cui si riferisce l'ultimo dei contributi trasferiti all'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti da un fondo di previdenza sostitutivo dell'assicurazione stessa, o che ne comporti l'esclusione o l'esonero, in applicazione della legge 2 aprile 1958, n. 322, e dell'art. 52 della legge 30 aprile 1969, n. 153, o in altre disposizioni legislative, e la data di notifica all'interessato dell'effettivo trasferimento dei contributi stessi all'assicurazione predetta; i periodi intercorrenti tra la data cui si riferisce l'ultimo dei contributi trasferiti all'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti da una assicurazione estera in applicazione di trattati, convenzioni o accordi inernazionali e la data dell'effettivo trasferimento dei contributi stessi all'assicurazione predetta; i periodi occorsi per il recupero dei contributi obbligatori omessi che risultino determinati ai fini del perfezionamento dei requisiti previsti per l'autorizzazione ai versamenti volontari; i periodi durante i quali sono rimasti pendenti procedimenti giudiziari attinenti il rapporto assicurativo; i periodi durante i quali il richiedente ha goduto di pensione di invalidita' poi revocata per cessazione dello stato invalidante; i periodi intercorrenti tra la data dell'ultimo contributo di riscatto versato a norma degli articoli 50 e 51, primo e secondo comma, della legge 30 prile 1969, n. 153 e la data di entrata in vigore della legge stessa".