Art. 7.
           Modalita' di determinazione della contribuzione

  1.  L'importo  del  contributo  volontario  e' pari all'aliquota di
finanziamento,   prevista  per  la  contribuzione  obbligatoria  alla
gestione    pensionistica,    applicata   all'importo   medio   della
retribuzione   imponibile   percepita   nell'anno   di  contribuzione
precedente la data della domanda.
  2.  L'importo minimo di retribuzione sulla quale sono commisurati i
contributi  volontari  non  puo'  essere  inferiore alla retribuzione
settimanale,  determinata  ai  sensi  dell'articolo  7,  comma 1, del
decreto   -   legge  12  settembre  1983,  n.  463,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  11  novembre 1983, n. 638, e successive
modificazioni ed integrazioni.
  3.  L'importo  del  contributo volontario minimo dovuto da tutte le
categorie di prosecutori volontari non puo' essere inferiore a quello
stabilito,  con  i  criteri  di  cui  al  comma  2,  per i lavoratori
dipendenti   comuni.   Per  le  categorie  tenute  al  versamento  di
contributi  volontari  mensili  tale  importo e' ragguagliato a mese.
Rimane  ferma,  se esistente, l'applicazione del minimale retributivo
per  gli iscritti ai fondi esclusivi o sostitutivi dell'assicurazione
generale  obbligatoria  nel  caso  di  minimi retributivi superiori a
quelli indicati nel presente comma.
  4.  Per  i  prosecutori  volontari  autorizzati  alla  prosecuzione
volontaria  nelle gestioni speciali per gli artigiani, i commercianti
ed  i  coltivatori  diretti,  mezzadri  e  coloni,  restano  ferme le
disposizioni  di  cui agli articoli 3 e 10 della legge 2 agosto 1990,
n. 233.
  5.   Le   retribuzioni  sulle  quali  e'  calcolato  l'importo  del
contributo  volontario  sono rivalutate annualmente con effetto dal 1
gennaio  di  ciascun  anno,  in  base alla variazione dell'indice del
costo della vita determinato dall'ISTAT nell'anno precedente.
  6.  L'assicurato,  il quale riprenda i versamenti volontari dopo un
periodo  di  rioccupazione alle dipendenze di terzi, puo' ottenere, a
domanda,  la  rideterminazione dell'importo del contributo volontario
da lui dovuto. Tale importo e' calcolato sulla base della media delle
retribuzioni percepite nell'anno precedente la ripresa dei versamenti
stessi.  La  domanda  di  cui sopra deve essere presentata, a pena di
decadenza, entro 180 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.
  7.  Per  gli  assicurati  autorizzati  alla prosecuzione volontaria
anteriormente  alla  data  di entrata in vigore del presente decreto,
l'importo del contributo e' commisurato alla retribuzione media della
classe precedentemente assegnata.
  8.  Gli  assicurati, ai quali e' stata assegnata anteriormente alla
data  di  cui  al comma 7, l'ultima classe, vigente protempore, hanno
facolta'   di   richiedere,   entro  un  anno  dalla  medesima  data,
l'assegnazione  della  retribuzione  corrispondente  a  quella media,
percepita  in  costanza di rapporto di lavoro nell'anno precedente la
data di decorrenza dell'autorizzazione alla prosecuzione volontaria.
 
           Note all'art. 7:
            - Il  comma 1 dell'art. 7  del decreto-legge 12 settembre
          1983,  n.  463, convertito, con modificazioni, dalla  legge
          11 novembre 1983, n.   638 (Misure   urgenti  in    materia
          previdenziale  e   sanitaria e   per il contenimento  della
          spesa  pubblica,   disposizioni   per vari   settori  della
          pubblica    amministrazione e  proroga di taluni  termini),
          cosi' recita: "1.  Il numero dei  contributi settimanali da
          accreditare ai lavoratori  dipendenti  nel corso  dell'anno
          solare,   ai fini   delle  prestazioni    pensionistiche  a
          carico   dell'Istituto nazionale  della previdenza sociale,
          per ogni anno solare successivo al 1983 e'  pari  a  quello
          delle settimane dell'anno  stesso retribuite o riconosciute
          in  base  alle  norme  che    disciplinano l'accreditamento
          figurativo,  sempre  che  risulti  erogata,   dovuta      o
          accreditata  figurativamente  per  ognuna di tali settimane
          una retribuzione   non inferiore al  30%  dell'importo  del
          trattamento   minimo   mensile  di pensione  a  carico  del
          Fondo pensioni  lavoratori  dipendenti in   vigore   al   1
          gennaio   dell'anno considerato. A decorrere dal periodo di
          paga in corso alla data del 1 gennaio   1984,    il  limite
          minimo    di    retribuzione giornaliera,   ivi compresa la
          misura minima  giornaliera dei salari  medi  convenzionali,
          per   tutte   le   contribuzioni   dovute   in  materia  di
          previdenza    e  assistenza  sociale    non  puo'    essere
          inferiore  al   7,50% dell'importo del  trattamento  minimo
          mensile   di pensione   a   carico   del    Fondo  pensioni
          lavoratori dipendenti  in vigore  al 1  gennaio di  ciascun
          anno".
            -  Gli  articoli   3 e 10 della  legge 2 agosto 1990,  n.
          233  (Riforma  dei    trattamenti     pensionistici     dei
          lavoratori  autonomi)  sono  i seguenti:
            "Art. 3  (Prosecuzione volontaria). -  1. A decorrere dal
          1 luglio 1990  gli  artigiani  e  gli  esercenti  attivita'
          commerciali      sono  inseriti,  ai  fini  dei  versamenti
          volontari, nella tabella A allegata alla presente    legge.
          La   classe di reddito  da attribuire  a ciascun lavoratore
          e'  quella il cui  reddito medio e' pari  o  immediatamente
          inferiore alla  media dei redditi  presi in considerazione,
          ai  sensi dell'art.  1, negli  ultimi  tre anni  di lavoro.
          Per  i periodi  di contribuzione volontaria  anteriori al 1
          luglio 1990 si  tiene conto dei redditi di cui ai commi 9 e
          10 dell'art. 5.
            2.  L'importo del  contributo corrispondente  a  ciascuna
          classe  di  reddito e'   pari al  risultato che si  ottiene
          applicando  al reddito medio imponibile di cui al  comma  1
          le  aliquote  previste  all'art.  1. I redditi di cui  alla
          citata tabella  A  sono    rivalutati  annualmente,  e  con
          effetto  dal 1 gennaio di  ciascun anno, con riferimento al
          valore aggiornato del livello minimo imponibile, di cui  al
          comma  3 dell'art.   1, e  al valore aggiornato  del limite
          massimo di  retribuzione annua pensionabile, cui si applica
          la percentuale massima di commisurazione della  pensione  a
          carico      dell'assicurazione  generale  obbligatoria  per
          l'invalidita',   la  vecchiaia   ed  i    superstiti    dei
          lavoratori  dipendenti. Le sei classi di reddito intermedie
          tra  i  suddetti  valori  sono  costruite  con  conseguenti
          adeguamenti di pari ampiezza".
            "Art.  10  (Prosecuzione    volontaria). - 1. A decorrere
          dal 1 luglio 1990 i coltivatori  diretti, mezzadri e coloni
          sono  iscritti ai fini del   versamenti    volontari  nella
          tabella  E  allegata alla  presente legge.
            La classe di  reddito da attribuire a ciascun  lavoratore
          e'  quella  il cui  reddito medio e'  pari o immediatamente
          inferiore  alla media dei  redditi degli  ultimi tre   anni
          di  lavoro determinati  ai sensi dell'art. 7. Ai fini della
          determinazione   della   predetta   media,  per  i  periodi
          anteriori al 1 luglio 1988, si tiene conto dei  redditi  di
          cui al comma 5 dell'art. 8.
            2.   L'importo del  contributo corrispondente  a ciascuna
          classe di reddito  e'  determinato applicando  al   reddito
          medio  della   classe stessa  l'aliquota   contributiva  in
          misura  intera   vigente  per l'assicurazione  obbligatoria
          per  l'invalidita',  la  vecchiaia e   i  superstiti  nella
          gestione  di  cui    al comma 1 dell'art.  7. L'importo del
          contributo volontario minimo  non  puo',  comunque,  essere
          inferiore  a  quello  stabilito per i lavoratori dipendenti
          comuni, ragguagliato a mese.
            3.   Gli  assicurati   autorizzati  alla     prosecuzione
          volontaria  anteriormente al   1 luglio 1990  sono inseriti
          nella prima  classe di reddito della citata tabella E.
            4.  A decorrere  dall'anno  1991 e  con effetto   dal   1
          gennaio    di  ciascun  anno  i  redditi di cui alla citata
          tabella E  sono  aumentati  in  misura  pari    all'aumento
          percentuale  del costo della  vita calcolato dall'Istat per
          l'anno  precedente    ai  fini   della scala   mobile delle
          retribuzioni dei lavoratori dell'industria".