Art. 8.
                       Modalita' di versamento

  1.  Il  versamento deve effettuarsi entro il trimestre successivo a
quello  solare cui e' riferita la contribuzione, secondo le modalita'
stabilite da ciascun ente interessato.
  2.  La contribuzione volontaria relativa al trimestre in corso alla
data  di  rilascio  dell'autorizzazione  e  quella riferita a periodi
precedenti devono essere versate entro il trimestre successivo a tale
data.
  3.  I termini di cui al presente articolo sono perentori e le somme
versate  in ritardo sono rimborsate senza maggiorazione di interessi,
salva  la  loro imputazione a richiesta dell'interessato al trimestre
immediatamente precedente la data del pagamento.