Art. 8. Modalita' di versamento 1. Il versamento deve effettuarsi entro il trimestre successivo a quello solare cui e' riferita la contribuzione, secondo le modalita' stabilite da ciascun ente interessato. 2. La contribuzione volontaria relativa al trimestre in corso alla data di rilascio dell'autorizzazione e quella riferita a periodi precedenti devono essere versate entro il trimestre successivo a tale data. 3. I termini di cui al presente articolo sono perentori e le somme versate in ritardo sono rimborsate senza maggiorazione di interessi, salva la loro imputazione a richiesta dell'interessato al trimestre immediatamente precedente la data del pagamento.