Art. 18.
               (Tirocini formativi e di orientamento)
    1.  Al  fine  di  realizzare  momenti  di alternanza tra studio e
lavoro  e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza
diretta  del  mondo  del  lavoro,  attraverso  iniziative di tirocini
pratici  e  stages  a  favore  di  soggetti  che  hanno  gia' assolto
l'obbligo  scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859,
con  decreto  del  Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto  con il Ministro della pubblica istruzione, dell'universita'
e  della  ricerca  scientifica  e  tecnologica, da adottarsi ai sensi
dell'articolo  17  della  legge 23 agosto 1988, n. 400, sono emanate,
entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
disposizioni nel rispetto dei seguenti principi e criteri generali:
    a)  possibilita' di promozione delle iniziative, nei limiti delle
risorse   rese  disponibili  dalla  vigente  legislazione,  anche  su
proposta  degli  enti  bilaterali  e delle associazioni sindacali dei
datori  di lavoro e dei lavoratori, da parte di soggetti pubblici o a
partecipazione  pubblica  e  di  soggetti privati non aventi scopo di
lucro,   in   possesso   degli  specifici  requisiti  preventivamente
determinati  in  funzione  di  idonee garanzie all'espletamento delle
iniziative medesime e in particolare: agenzie regionali per l'impiego
e  uffici  periferici  del  Ministero  del  lavoro e della previdenza
sociale;   universita';   provveditorati   agli   studi;  istituzioni
scolastiche   statali  e  istituzioni  scolastiche  non  statali  che
rilascino  titoli  di  studio  con  valore legale; centri pubblici di
formazione  e/o  orientamento,  ovvero  a  partecipazione  pubblica o
operanti  in  regime  di  convenzione  ai sensi dell'articolo 5 della
legge   21  dicembre  1978,  n.  845;  comunita'  terapeutiche,  enti
ausiliari  e  cooperative  sociali,  purche' iscritti negli specifici
albi  regionali, ove esistenti; servizi di inserimento lavorativo per
disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla regione;
    b)   attuazione  delle  iniziative  nell'ambito  di  progetti  di
orientamento  e  di  formazione,  con  priorita'  per quelli definiti
all'interno  di programmi operativi quadro predisposti dalle regioni,
sentite  le  organizzazioni  sindacali maggiormente rappresentative a
livello nazionale;
    c)  svolgimento  dei  tirocini sulla base di apposite convenzioni
intervenute  tra  i  soggetti  di  cui  alla lettera a) e i datori di
lavoro pubblici e privati;
    d) previsione della durata dei rapporti, non costituenti rapporti
di   lavoro,  in  misura  non  superiore  a  dodici  mesi,  ovvero  a
ventiquattro  mesi  in  caso  di  soggetti  portatori di handicap, da
modulare in funzione della specificita' dei diversi tipi di utenti:
    e)  obbligo  da  parte  dei  soggetti  promotori  di assicurare i
tirocinanti  mediante  specifica convenzione con l'Istituto nazionale
per  l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e per la
responsabilita'  civile  e di garantire la presenza di un tutore come
responsabile didattico-organizzativo delle attivita'; nel caso in cui
i  soggetti  promotori siano le agenzie regionali per l'impiego e gli
uffici  periferici  del  Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza
sociale,  il  datore  di  lavoro ospitante puo' stipulare la predetta
convenzione con l'INAIL direttamente e a proprio carico;
    f)  attribuzione  del  valore di crediti formativi alle attivita'
svolte nel corso degli stages e delle iniziative di tirocinio pratico
di  cui  al  comma  1 da utilizzare, ove debitamente certificati, per
l'accensione di un rapporto di lavoro;
    g)  possibilita'  di  ammissione,  secondo  modalita'  e  criteri
stabiliti  con  decreto  del  Ministro  del lavoro e della previdenza
sociale,  e  nei  limiti  delle  risorse finanziarie preordinate allo
scopo  nell'ambito  del Fondo di cui all'articolo 1 del decreto-legge
20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio  1993,  n.  236,  al  rimborso  totale  o parziale degli oneri
finanziari connessi all'attuazione di progetti di tirocinio di cui al
presente articolo a favore dei giovani del Mezzogiorno presso imprese
di  regioni  diverse  da  quelle  operanti  nella  predetta area, ivi
compresi, nel caso in cui i progetti lo prevedano, gli oneri relativi
alla  spesa  sostenuta  dall'impresa  per  il  vitto e l'alloggio del
tirocinante;
    h) abrogazione, ove occorra, delle norme vigenti;
    i)  computabilita'  dei  soggetti portatori di handicap impiegati
nei  tirocini ai fini della legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive
modificazioni,   purche'   gli   stessi  tirocini  siano  oggetto  di
convenzione  ai  sensi  degli articoli 5 e 17 della legge 28 febbraio
1987, n. 56, e siano finalizzati all'occupazione.
 
          Note all'art. 18, comma 1:
            -  La  legge  31  dicembre  1962,  n. 1859 (Istituzione e
          ordinamento della scuola media statale) e' pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale 30 gennaio 1963, n. 27.
            - Il testo dell'art. 17 della legge 23  agosto  1988,  n.
          400.  (Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento
          della  Presidenza  del  Consiglio   dei   Ministri),   come
          modificato dall'art. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e
          dell'art.  13  della  legge  15  marzo  1997,  n. 59, e' il
          seguente:
            "Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto  del  Presidente
          della  Repubblica,  previa  deliberazione del Consiglio dei
          Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta,  possono
          essere emanati i regolamenti per disciplinare:
             a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
             b)  l'attuazione  e  l'integrazione  delle  leggi  e dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
             c) le materie in cui manchi la disciplina  da  parte  di
          leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
             d)   l'organizzazione   ed   il   funzionamento    delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge;
             e) (soppressa).
            2. Con decreto del Presidente  della  Repubblica,  previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
          Consiglio di Stato,  sono  emanati  i  regolamenti  per  la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della Repubblica, autorizzando l'esercizio  della  potesta'
          regolamentare  del   Governo, determinano le norme generali
          regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione  delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari.
            3.  Con  decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti  nella  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
          espressamente  conferisca  tale potere.  Tali  regolamenti,
          per materie di competenza di piu' Ministri, possono  essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
            4. I regolamenti di cui  al  comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali  ed  interministeriali,  che  devono recare la
          denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione  della  Corte  dei  conti  e pubblicati nella
          Gazzetta Ufficiale.
            4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici  dei
          Ministeri  sono  determinate,  con  regolamenti  emanati ai
          sensi del comma 2,  su  proposta  del  Ministro  competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
          il Ministro del tesoro, nei rispetti dei principi posti dal
          decreto  legislativo  3  febbraio 1993, n. 29, e successive
          modificazioni, con  i  contenuti  e  con  l'osservanza  dei
          criteri che seguono:
             a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i
          Ministri  ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali
          uffici hanno esclusive competnze di supporto dell'organo di
          direzione   politica   e   di   raccordo   tra   questo   e
          l'amministrazione;
             b)  individuazione  degli uffici di livello dirigenziale
          generale, centrali e periferici, mediante  diversificazione
          tra   strutture   con   funzioni   finali  e  con  funzioni
          strumentali e loro organizzazione per funzioni  omogenee  e
          secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni
          funzionali;
             c)   previsione   di  strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati;
             d) indicazione e revisione periodica  della  consistenza
          delle piante organiche;
             e)  previsione  di  decreti  ministeriali  di natura non
          regolamentare per la definizione dei compiti  delle  unita'
          dirigenziali    nell'ambito   degli   uffici   dirigenziali
          generali".
            - L'art. 5 della legge n. 845/1978, cosi' recita:
            "Art. 5. (Organizzazione delle attivita'). - Le  regioni,
          in conformita' a quanto previsto dai programmi regionali di
          sviluppo,   predispongono  programmi  pluriennali  e  piani
          annuali  di  attuazione  per  le  attivita'  di  formazione
          professionale.
            L'attuazione  dei programmi e dei piani cosi' predisposti
          e' realizzata:
             a) direttamente nelle strutture  pubbliche,  che  devono
          essere  interamente  utilizzate,  anche  operando,  ove sia
          necessario, il loro adeguamento  strutturale  e  funzionale
          agli obiettivi del piano;
             b)  mediante  convenzione,  nelle  strutture di enti che
          siano emanazione  o  delle  organizzazioni  democratiche  e
          nazionali   dei   lavoratori   dipendenti,  dei  lavoratori
          autonomi,  degli  imprenditori  o   di   associazioni   con
          finalita'   formative  e  sociali,  o  di  imprese  e  loro
          consorzi, o del movimento cooperativo.
            Gli enti di cui  alla  lettera  b)  del  comma  precedene
          devono  possedere,  per  essere ammessi al finanziamento, i
          seguenti requisiti:
             1) avere come fine la formazione professionale;
             2)  disporre  di  srutture,  capacita'  organizzativa  e
          attrezzature idonee;
             3) non peseguire scopi di lucro;
             4) garantire il controllo sociale delle attivita';
             5)  applicare per il personale il contratto nazionale di
          lavoro di categoria;
             6) rendere pubblico  il  bilancio  annuale  per  ciascun
          centro di attivita';
             7)  accettare  il  controllo  della  regione,  che  puo'
          effettuarsi anche mediante ispezioni, sul corretto utilizzo
          dei finanziamenti erogati.
            Le regioni possono  altresi'  stipulare  convenzioni  con
          imprese  o  loro  consorzi per la realizzazione di corsi di
          formazione,     aggiornamento,      riqualificazione      e
          riconversione,  nel  rispetto di quanto stabilito ai numeri
          2) e 7) del comma precedente.
            Le convenzioni di cui al presente articolo sono esenti da
          ogni tipo di imposta o tassa.
            Fino all'entrata invigore  del  nuovo  ordinamento  degli
          enti  locali,  le  convenzioni  di cui al presente articolo
          sono stipulate dalle regioni".
            - L'art. 1 del decreto-legge n. 148/93,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge n. 236/93, cosi' recita:
            "Art.  1  (Fondo  per  l'occupazione).  - 1. Per gli anni
          1993-1995  il  Ministro  del  lavoro  e  della   previdenza
          sociale,  d'intesa  con  il  Ministro  del  tesoro,  attua,
          sentite le regioni, e tenuto conto delle proposte formulate
          dal Comitato per  il  coordinamento  delle  iniziative  per
          l'occupazione   presso  la  Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri, istituito ai sensi dell'art. 29  della  legge  23
          agosto  1988,  n.  400,  con  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio  dei   Ministri   15   settembre   1992,   misure
          straordinarie  di  politica  attiva  del  lavoro  intese  a
          sostenere  i   livelli   occupazionali:   a)   nelle   aree
          individuate  ai sensi degli obiettivi 1 e 2 del regolamento
          CEE n. 2052/88 o  del  regolamento  CEE,  n.  328/88  cosi'
          individuate  ai  sensi  del decreto-legge 1 aprile 1989, n.
          120, convertito, con modificazioni, dalla legge  15  maggio
          1989,   n.   181,   recante   misure   di   sostegno  e  di
          reindustrializzazione    in   attuazione   del   piano   di
          risanamento della siderurgia; b) nelle aree che  presentano
          rilevante  squilibrio  locale  tra  domanda  ed  offerta di
          lavoro secondo quanto previsto dall'art. 36, secondo comma,
          del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977,
          n.  616,  accertati  dal  Ministro  del  lavoro   e   della
          previdenza sociale, su proposta delle commissioni regionali
          per  l'impiego,  sulla  base  delle intese raggiunte con la
          Commissione delle Comunita' europee.
            1-bis.  Ai fini della definizione degli interventi di cui
          al comma 1 si tiene altresi' conto:
             a) della presenza di crisi territoriali  di  particolare
          gravita'  o  di  crisi  settoriali strutturali con notevole
          impatto sui livelli occupazionali, facendo  riferimento  ai
          criteri gia' definiti sulla base della legislazione vigente
          per particolari settori;
             b) della sussistenza di situazioni di sviluppo ritardato
          o di depressione economica;
             c) della sussistenza di processi di ristrutturazione, di
          riconversione industriale o di deindustrializzazione;
             d)  della presenza di gravi fenomeni di degrado sociale,
          economico o ambientale e di mancata valorizzazione e difesa
          del patrimonio storico e artistico.
            2. Le misure di cui al comma 1, riservate alla promozione
          di  iniziative  per  il   sostegno   dell'occupazione   con
          caratteri  di economicita' e stabilita' nel tempo, comprese
          le dotazioni di opere  di  pubblica  utilita',  di  servizi
          terziari   e   di  edilizia  abitativa  economico-popolare,
          prevedono l'erogazione di incentivi ai  datori  di  lavoro,
          ovvero  imprenditori, per ogni unita' lavorativa occupata a
          tempo pieno, secondo modulazioni crescenti che non  possono
          comunque superare complessivamente una annualita' del costo
          medio del lavoro.
            3.  Le  risorse  di  cui  al  comma  7  preordinate  alle
          finalita' di cui al comma 1 sono ripartite tra le  aree  di
          cui  al  medesimo  comma  1,  e  in tutte le regioni per le
          iniziative di cui al comma 5,  in  base  alla  entita'  del
          numero  dei  disoccupati  in esse registrati. I benefici di
          cui al presente articolo sono attribuiti con  provvedimento
          dell'ufficio   regionale   del   lavoro   e  della  massima
          occupazione, nei limiti delle risorse a  ciascuno  di  essi
          assegnate  alle  imprese  che  presentino  la  domanda, nei
          termini  stabiliti  dal  Ministero  del  lavoro   e   della
          previdenza   sociale,   con  priorita'  per  le  assunzioni
          collegate  a  nuovi  insediamenti  produttivi   e   secondo
          l'ordine  di presentazione delle domande stesse. In fase di
          prima applicazione la domanda e'  presentata  entro  il  20
          luglio  1995,  per  assunzioni  da  effettuarsi entro il 31
          dicembre 1995. I  benefici  sono  attribuiti  nella  misura
          massima consentita dalla disciplina comunitaria sugli aiuti
          alle  imprese,  in  tre rate annuali pari al 25%, 35% e 40%
          rispettivamente,  mediante  conguaglio  con  i   contributi
          previdenziali, ove possibile.
            4.  Nella  domanda  deve  essere  specificato,  sotto  la
          personale  responsabilita'  del  datore  di  lavoro  ovvero
          imprenditore,  che  le assunzioni per le quali il beneficio
          viene  richiesto  sono  collegate  a   nuovi   insediamenti
          produttivi,  ovvero  avvengono  ad incremento dell'organico
          calcolato sulla media dell'ultimo semestre e  che,  durante
          il  predetto  periodo  non  sono  intervenute  riduzioni  o
          sospensioni  di  personale   avente   analoghe   qualifiche
          professionali,   nonche'  in  quale  misura  le  assunzioni
          riguardano i lavoratori di cui all'art. 25, comma 5,  della
          legge 23 luglio 1991, n. 223.
            5.  Gli  interventi  previsti  dal  comma 2 sono estesi a
          tutto il territorio nazionale per le iniziative riguardanti
          l'occupazione  di  persone   svantaggiate,   promosse   dai
          soggetti di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) della legge
          8 novembre 1991, n. 381.
            6.  Per  le  finalita' di cui al comma 1 il Ministero del
          lavoro e della previdenza sociale, sentite  le  commissioni
          regionali  per  l'impiego, stipula convenzioni con consorzi
          di comuni e con  enti,  societa',  cooperative  o  consorzi
          pubblici  e  privati,  di comprovata esperienza e capacita'
          tecnica nelle materie di cui al presente articolo,  nonche'
          con   gli  enti  gestori  dei  fondi  mutualistici  per  la
          promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui al comma
          1 dell'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59,  diretti
          all'incremento  dell'occupazione,  per progettare modelli e
          strumenti  di  gestione  attiva  della  mobilita'  e  dello
          sviluppo  di  nuova occupazione, anche delineando metodi di
          valutazione della fattibilita' dei progetti e dei risultati
          conseguiti.
            7. Per le  finalita'  di  cui  al  presente  articolo  e'
          istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza
          sociale   il  Fondo  per  l'occupazione,  alimentato  dalle
          risorse di cui all'autorizzazione  di  spesa  stabilita  al
          comma   8,   nel  quale  confluiscono  anche  i  contributi
          comunitari destinati al finanziamento delle  iniziative  di
          cui  al  presente  articolo, su richiesta del Ministero del
          lavoro e della previdenza sociale.   A tale ultimo  fine  i
          contributi affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato
          per essere riassegnati al predetto Fondo.
            7-bis. I contributi che verranno erogati dalla CEE per la
          realizzazione  dei  servizi di informazione sul mercato del
          lavoro comunitario e per gli scambi di domande e offerte di
          lavoro tra gli Stati membri, nonche' per  le  attivita'  di
          cooperazione   tra  i  servizi  per  l'impiego  comunitari,
          verranno versati all'entrata del bilancio dello  Stato  per
          essere  assegnati  ad  apposito  capitolo  dello  stato  di
          previsione del Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza
          sociale,   salvo  che  il  Ministero  del  lavoro  e  della
          previdenza sociale si avvalga di agenzie  specializzate  ed
          appositamente autorizzate a tal fine.
            8.  Per  il  finanziamento del Fondo di cui al comma 7 e'
          autorizzata la spesa di lire 550 miliardi per l'anno 1993 e
          di lire 400 miliardi per ciascuno degli anni 1994  e  1995.
          Al  relativo  onere  si  provvede  mediante  corrispondente
          riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
          triennale  1993-  1995,  al  capitolo  6856  dello stato di
          previsione  del  Ministero  dei  tesoro  per  l'anno  1993,
          all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
          al  Ministero  del  lavoro  e  della previdenza sociale. Le
          somme  non  impegnate  in  ciascun  esercizio   finanziario
          possono esserlo in quello successivo".
            -  La  legge  2  aprile 1968, n. 482 (Disciplina generale
          delle   assunzioni   obbligatorie   presso   le   pubbliche
          amministrazioni  e  le aziende private) e' pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale 30 aprile 1968, n. 109.
            - Gli articoli 5 e 17 della legge 28 febbraio 1987, n. 56
          (norme sull'organizzazione del mercato  del  lavoro)  cosi'
          recitano:
            "Art.   5   (Compiti   delle  commissioni  regionali  per
          l'impiego). - 1. Le  commissioni  regionali  per  l'impiego
          costituiscono l'organo di programmazione, di direzione e di
          controllo  di  politica  attiva del lavoro. A tal fine esse
          attuano ogni utile iniziativa, e in particolare:
             a)  realizzano,  nel  proprio  ambito  territoriale,  in
          armonia  con gli indirizzi della programmazione nazionale e
          regionale,  i  compiti  della  commissione   centrale   per
          l'impiego   secondo   gli  indirizzi  da  questa  espressi;
          svolgono inoltre  i  compiti  di  cui  all'articolo  3  del
          decreto-legge   3  febbraio  1970,  n.  7,  convertito  con
          modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83;
             b)  esprimono  parere  sui   programmi   di   formazione
          professionale  predisposti dall'amministrazione regionale e
          propongono la istituzione  di  corsi  di  qualificazione  e
          riqualificazione  professionale  per  i lavoratori iscritti
          nelle liste di collocamento ovvero nelle liste di mobilita'
          per agevolarne l'occupazione in attivita' predeterminate;
             c)  possono  autorizzare,  con  propria   deliberazione,
          operazioni di riequilibrio tra domanda e offerta di lavoro,
          consentendo    che    agli   avviamenti   per   particolari
          insediamente  produttivi,  anche  sostitutivi,   ai   sensi
          dell'art.  7  della legge 8 agosto 1972, n. 464, concorrano
          lavoratori iscritti  nelle  liste  d'altre  circoscrizioni,
          ovvero che sia data la precedenza a coloro che risiedono in
          determinati   comuni,   osservati   opportuni   criteri  di
          proporzionalita';
             d) predispongono programmi di inserimento al  lavoro  di
          lavoratori  affetti  da  minorazioni  fisiche  o  mentali o
          comunque di difficile collocamento, in  collaborazione  con
          le  imprese  disponibili,  integrando  le iniziative con le
          attivita' di orientamento, di formazione, di  riadattamento
          professionale svolte o autorizzate dalla regione;
             e)  possono stabilire, in deroga all'art. 22 della legge
          29 aprile 1949, n. 264, anche per  singole  circoscrizioni,
          su  proposta delle competenti commissioni circoscrizionali,
          modalita'  diverse  per   l'iscrizione   nelle   liste   di
          collocamento  e  diverse  periodicita'  e  modalita' per la
          dichiarazione di conferma nello stato di disoccupazione;
             f)   possono   esprimere   parere,  attraverso  apposita
          sottocommissione, entro e non oltre il termine di  quindici
          giorni  dalla  presentazione della domanda, sulle richieste
          di cassa integrazione guadagni straordinaria e di eventuali
          proroghe;
             g) possono determinare, su  proposta  delle  commissioni
          circoscrizionali  interessate,  in  relazione a particolari
          situazioni  locali,  connesse  anche  al  numero   e   alle
          caratteristiche professionali dei lavoratori iscritti nelle
          liste,   nonche'  alla  natura  delle  varie  richieste  di
          assunzione, procedure per la  convocazione  e  l'avviamento
          dei lavoratori diverse da quelle in vigore;
             h)  qualora  vi  siano  fondati  motivi per ritenere che
          sussista violazione della legge 9 dicembre  1977,  n.  903,
          avvalendosi  dell'ispettorato del lavoro e della consulenza
          del comitato nazionale per  l'attuazione  dei  principi  di
          parita' di trattamento ed eguaglianza di opportunita' tra i
          lavoratori  e  le  lavoratrici, possono effettuare indagini
          presso le imprese sull'osservanza del principio di parita'.
          I datori di lavoro sono tenuti a fornire  informazioni  sui
          criteri e sui motivi delle selezioni".
            "Art. 17 (Convenzioni tra imprese e commissioni regionali
          o  circoscrizionali  per  l'impiego).  -  1. L'impresa o il
          gruppo  di  imprese,  anche   tramite   le   corrispondenti
          associazioni  sindacali,  possono proporre alla commissione
          regionale o circoscrizionale per l'impiego un  progamma  di
          assunzioni  di  lavoratori, ivi compresi quelli di cui alla
          legge 2 aprile 1968, n. 482. Sulla base di tale proposta  e
          dell'esame   preventivo  con  le  organizzazioni  sindacali
          territoriali dei lavoratori e  dei  datori  di  lavoro,  la
          commissione regionale o circoscrizionale puo' stipulare una
          convenzione  con  l'impresa  o  il  gruppo di imprese nella
          quale  siano  stabiliti  i  tempi  delle   assunzioni,   le
          qualifiche  e i requisiti professionali ed attitudinali dei
          lavoratori da assumere, i corsi di formazione professionale
          ritenuti  necessari,  da  organizzare  di  intesa  con   la
          regione,  nonche',  in  deroga  alle  norme  in  materia di
          richiesta numerica, l'eventuale facolta'  di  assumere  con
          richiesta  nominativa  una  quota di lavoratori per i quali
          sarebbe prevista la richiesta numerica. La convenzione puo'
          prevedere  misure  tendenti  a   promuovere   l'occupazione
          femminile e giovanile.
            2.  La  convenzione  puo'  anche prevedere l'ammissione a
          periodi di formazione professionale sul posto di lavoro dei
          lavoratori. In  detta  convenzione  saranno  determinati  i
          requisiti  e  i  criteri  di  selezione e di avviamento per
          l'ammissione ai predetti periodi di formazione.  Al termine
          di  tali  periodi,  l'impresa  ha  facolta'   di   assumere
          nominativamente  coloro  che  hanno  svolto  tali attivita'
          formative.
            3.   La   convenzione   stipulata    dalla    commissione
          circoscrizionale  e'  trasmessa  per  la  approvazione alla
          commissione regionale per l'impiego.   Nel caso in  cui  la
          deliberazione della commissione regionale per l'impiego non
          sia   intervenuta   nel   termine   di  trenta  giorni  dal
          ricevimento della convenzione, quest'ultima  e'  sottoposta
          all'approvazione del Ministro del lavoro e della previdenza
          sociale  e  si  intende  approvata quando siano inutilmetne
          trascorsi ulteriori trenta giorni.
            4. Il  nulla  osta  di  avviamento  e'  rilasciato  dalla
          sezione circoscrizionale.
            5.   Gli   oneri   conseguenti   all'attivita'  formativa
          organizzata di intesa con le regioni sono  a  carico  delle
          regioni,  ai  sensi  dell'art.   22 della legge 21 dicembre
          1978, n. 845".